[14/01/2011] News
LIVORNO. Se un singolo cittadino richiede al suo comune di accedere ai documenti relativi alla propria utenza idrica - per accertare la funzionalità o l'assenza degli impianti di depurazione - l'ente deve fornirli. Perché trattandosi di dati ambientali, l'accesso a questo tipo di informazioni prescinde dall'esistenza di uno specifico interesse del richiedente.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Calabria con sentenza dell'altro mese dando ragione al singolo cittadino e torto al Comune di Reggio Calabria.
La vicenda ha inizio quando, dopo aver stipulato un contratto di somministrazione dell'acqua potabile con il Comune, il cittadino apprende che il canone include in sé non solo la voce relativa al pagamento dell'acqua potabile, ma anche quella inerente la depurazione. Ed è proprio a questo punto che il cittadino chiese al Comune di prendere visione degli atti per poter capire se esistesse o meno un impianto di depurazione a partire dall'anno 2001 fino all'anno 2010. Ma il Comune non ha fornito nessuna informazione.
Il comune però ha il dovere di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
In Italia esiste un'apposita disciplina che regola l'accesso alle informazioni ambientali: è contenuta nel decreto legislativo del 2005 (195/2005) che recepisce (come accade per la maggior parte della disciplina in ambito ambientale) e attua la direttiva - 2003/4/CE - sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
La legge ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si distingue da quella generale (prevista nella legge 241 del 1990) per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle informazioni accessibili. Le informazioni ambientali, infatti, spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. E per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile concernete lo stato degli elementi dell'ambiente (quale l'acqua), e anche la funzionalità o l'eventuale assenza di impianti di depurazione. Perché la presenza incide sulla qualità dell'acqua e rientra nelle informazioni accessibili al pubblico. Anzi, se l'utente accertata la non presenza dell'impianto può addirittura richiedere il rimborso di quanto versato ma non dovuto (così come ha affermato la Corte Costituzionale nel 2009).
Dunque, la disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, di ogni ostacolo, oggettivo o soggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.