[17/01/2011] News

Procedura di previo assenso informato anche nel commercio internazionale per amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb

LIVORNO. Nel 1998 l'Ue ha sottoscritto la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Nel 2008 l'ha attuata mediante il regolamento sull'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi.

Adesso la Commissione europea propone la modifica della convenzione in sede di Cop 5 al fine di sottoporre alla disciplina l'amianto crisotilo, l'endosulfan, l'alacloro e l'aldicarb.

Nel marzo 1998, con gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep), si sono conclusi i negoziati riguardanti una convenzione sulla procedura di previo assenso informato (Pic) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

La convenzione è stata aperta alla firma nel corso di una conferenza diplomatica a livello ministeriale tenutasi a Rotterdam nel settembre del 1998.

La convenzione di Rotterdam rappresenta un importante passo avanti nel contesto della regolamentazione di alcuni prodotti chimici pericolosi, inclusi i pesticidi, su scala internazionale. Infatti, intende promuovere una condivisione delle responsabilità e un impegno cooperativo tra le parti nel commercio internazionale di tali sostanze. Si pone, quindi, l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne un utilizzo compatibile con l'ambiente.

Sulla base delle raccomandazioni del comitato per l'esame dei prodotti chimici (Crc) -organo sussidiario sotto l'autorità della Cop  - si prevede che la conferenza delle parti (la quinta che si svolgerà a Ginevra dal 20 al 24 giugno 2011) prenda una decisione in merito all'inserimento di altri prodotti chimici nella procedura Pic aggiungendoli nell'apposito allegato della convenzione. Proprio perché i quattro prodotti chimici (amianto crisotilo, endosulfan, alacloro e aldicarb) che sono già oggetto di restrizioni nell'ambito del diritto UE, non lo sono a livello internazionale.

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