
[25/01/2011] News
LIVORNO. La società titolare di un impianto collocato all'interno di un Sito di interesse nazionale (Sin) e soggetta a obbligo di bonifica può accedere alla documentazione attinente a problematiche di carattere ambientale.
Lo stabilisce il Tar del Lazio che si è trovata ad affrontare la questione relativa al Sito di interesse nazionale di Priolo e alla società operante nel settore della produzione di cemento, di calcestruzzo e di prodotti affini titolare dell'impianto di produzione di cemento Cementeria. La società, infatti, richiede la visione e l'estrazione di copia di una serie di atti. Ossia la versione definitivamente sottoscritta dell'accordo di programma inerente gli " Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo" e una serie di documenti connessi all'accordo.
Ma decorsi più di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, nessuna risposta perviene dal Ministero.
Sussiste però, in capo alla società il diritto di accesso alla documentazione amministrativa costituito dalla titolarità, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto alla conoscenza della richiesta documentazione, in funzione della tutela della propria posizione soggettiva.
La società è proprietaria di aree collocate nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo, interessato dagli interventi di bonifica, conseguenti alla sua contaminazione, previsti dall'Accordo di Programma e dal relativo atto modificativo. E' direttamente coinvolta nel procedimento di bonifica e di ripristino ambientale del Sito, perché ritenuta responsabile e obbligata alla bonifica (insieme agli altri soggetti titolari di aree industriali collocate all'interno del Sito, e non solo i soggetti responsabili della contaminazione con, in più la previsione di una sorta di esecuzione in danno nei confronti dei soggetti che non intendano aderire all'Accordo di Programma).
E comunque sussiste la titolarità al diritto di accesso alle informazioni ambientali.
E' il Dlgs 195/2005 (di attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/Ce) che garantisce il diritto d'accesso all'informazione ambientale e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Secondo il disposto, l'autorità pubblica ha l'obbligo di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse ( a differenza del generale istituto d'accesso ai documenti amministrativi con il quale però ha in comune - in caso di diniego totale o parziale dell'accesso alle informazioni ambientali - il rimedio del ricorso). E l'informazione ambientale, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso.
Dunque, nel delicato equilibrio tra le esigenze di tutela di situazioni giuridicamente tutelate ed eventuali esigenze di riservatezza dei terzi, è prevalente il diritto di accesso ove la documentazione richiesta sia attinente a problematiche di carattere ambientale, che fra l'altro, prescinde anche dalla titolarità di uno specifico interesse in capo all'istante.