[24/02/2011] News
LIVORNO. Gli Stati membri possono impartire istruzioni alle società di assistenza, salvataggio o rimorchio per prevenire un pericolo grave e imminente che minaccia il litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, dei loro equipaggi e passeggeri o quella di persone a terra o per proteggere l'ambiente marino.
Lo ha stabilito l'Ue con direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi che prevede, fra l'altro, l'aggiornamento delle prescrizioni relative all'installazione a bordo dei sistemi di identificazione automatica (Automatic identification system - Ais) e dei registratori dei dati di viaggio (Voyage data recorder - Vdr). Un aggiornamento in linea con le modifiche apportate alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas), e con lo sviluppo di Vdr semplificati approvato dall'Imo. L'Ue dunque modifica la direttiva del 2002 relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.
Dunque, l'autorità competente dello Stato membro interessato per fronteggiare il pericolo per l'uomo o per l'ambiente può limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta (ciò lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave).
Può, oltre a ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione, inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione e tenere informata la stazione costiera competente.
E può, inoltre, ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente o ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.
Se una nave è rimorchiata nell'ambito di un accordo di rimorchio o di salvataggio, alcune misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro possono essere applicate anche alle società di assistenza, salvataggio e rimorchio coinvolte.
Di fatto, alcune navi presentano, in ragione del loro comportamento o delle loro condizioni, rischi potenziali per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente. Per questo gli Stati membri devono riservare una particolare attenzione al monitoraggio di tali navi, devono adottare i provvedimenti appropriati per evitare l'aggravamento dei rischi che tali navi pongono e devono trasmettere agli altri Stati membri interessati le informazioni pertinenti di cui dispongono in merito a tali navi.
Sarà necessario che gli Stati si premuniscano contro i rischi per la sicurezza marittima, la sicurezza degli individui e dell'ambiente marino e costiero creati da incidenti o talune altre situazioni in mare o dalla presenza di perdite di inquinanti o di colli alla deriva.
Non a caso i comandanti delle navi che si trovano nella zona di ricerca e di soccorso-zona economica esclusiva o zona equivalente degli Stati membri dovrebbero riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione. In base alla loro situazione specifica, gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di manovra nel determinare a quale delle suddette zone geografiche debba applicarsi l'obbligo di notifica.
Del resto la direttiva del 2002 ha come scopo un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorità in caso d'incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e di soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi.
Gli Stati membri quindi devono provvedere al monitoraggio e adottare tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che i comandanti, gli esercenti o gli agenti delle navi, nonché gli spedizionieri-caricatori o proprietari delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo di dette navi, rispettino gli obblighi sanciti direttiva.