[03/03/2011] News
LIVORNO. Il tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim potranno essere utilizzati come principi attivi nei prodotti fitosanitari e se autorizzati potranno essere immessi sul mercato, ma solo per determinati impieghi. Il primo solo come insetticida e acaricida, il secondo unicamente come insetticida, il terzo esclusivamente come erbicida sulle barbabietole da zucchero.
Le tre sostanze sono contenute nell'elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale immissione sul mercato. La Commissione europea, infatti, nel 1992 (data di emissione della direttiva sulla commercializzazione dei fitosanitari) ha avviato un programma di lavoro (articolato in varie fasi) per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della stessa direttiva nell'arco di un periodo di dodici anni.
Il regolamento del 2002 stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro della Commissione europea, e prevede la possibilità da parte dell'azienda chimica che produce il fitosanitario di rinunciare a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione.
Cosa che accade anche per il tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim. Di conseguenza per tali sostanze la Commissione con apposito atto (decisione) ha previsto la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
Ciò però non esclude all'azienda di ripresentare una nuova domanda, magari una domanda di applicazione della procedura accelerata prevista dal regolamento del 2008. Una domanda che può essere presentata quando una sostanza della seconda, terza o quarta fase è stata oggetto di una decisione di rifiuto di iscrizione e quando è stato redatto un progetto di relazione di valutazione.
Una domanda, inoltre, che deve essere presentata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di rifiuto di iscrizione, per le sostanze della terza e quarta fase, o entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data d'entrata del regolamento per le sostanze della seconda fase.
Dunque, nel tempo che intercorre fra il ritiro e la presentazione della domanda, l'azienda chimica può disporre dossier integrativi finalizzati ad azzerare i dubbi degli esperti comunitari dell'Efsa sulla pericolosità del prodotto.
Può verificarsi, infatti, che la mancata iscrizione delle sostanze non si basi sulla presenza di chiare indicazioni di effetti e dunque può capitare che gli Stati membri possano avere la possibilità di mantenere le autorizzazioni per ulteriori due o tre anni (ad esempio per il tau-Fluvalinato era fino al 31 dicembre 2010 quando la decisione della commissione della non iscrizione risaliva al dicembre 2008).
Così come può succedere che lo Stato predisponga un eventuale periodo per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate. Un periodo che non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.
Certo, fa pensare il fatto che l'impiego di queste sostanze può comportare effetti nocivi sull'ambiente e sull'uomo, basti pensare alla presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele delle api esposte a tali sostanze. Residui dunque che spesso hanno un'elevata tossicità. Sembrerebbe, dunque, che ancora una volta la tutela dell'ambiente, il diritto a un ambiente salubre per l'uomo ceda il passo al commercio.