[16/03/2011] News
LIVORNO. Per eliminare alcuni errori materiali, per migliorare il coordinamento delle norme per adeguarne il contenuto a disposizioni comunitarie intervenute successivamente, il decreto sulle pile, accumulatori e relativi rifiuti viene modificato. E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri il decreto "Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE" che entrerà in vigore il 30 marzo di questo mese.
Il nuovo disposto prevede sia l'obbligo per i produttori di nuove batterie di denunciare annualmente alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; sia l'obbligo per i sistemi collettivi di finanziamento della gestione dei relativi rifiuti di iscriversi all'elenco tenuto dalle stesse Camere.
Le Camere di Commercio dovranno comunicare all'Ispra l'elenco dei sistemi collettivi che, a sua volta, dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio.
In particolare alcune variazioni vengono apportate per accogliere la proposta di modifica formulata dall'Anci, nell'ambito del parere reso dalla Conferenza unificata. Ossia prevedere che la convenzione che i produttori devono stipulare, qualora ritengano di avvalersi dei sistemi di raccolta istituiti dal servizio pubblico, debba essere definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile ed accumulatori portatili e per veicoli e l'Anci stessa.
Inoltre cerca di assicurare un maggior coordinamento fra le varie disposizioni anche alla luce della direttiva del 2009 relativa agli obblighi di registrazione dei produttori e di quella del 2008 che modifica la direttiva relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato.
La direttiva del 2008, infatti cerca di chiarire la disposizione contenuta l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data. Tale chiarimento permetterebbe di assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile immesse sul mercato nella Comunità e garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno.
Da ciò ne discende che i destinatari dell'intervento normativo italiano sono i produttori che hanno legalmente immesso sul mercato prima del 26 settembre 2008 pile ed accumulatori non conformi ai requisiti europei oltre il Centro di Coordinamento, cui sono demandati nuovi compiti in luogo del Comitato di vigilanza e controllo, mentre l'attività di monitoraggio è affidata all'Ispra (entrambi i soggetti opereranno con le strutture e secondo le modalità già previste).