[23/10/2009] News

L'ente pubblico deve informare quando l'atto comporta "effetti ambientali"

LIVORNO. Se un atto amministrativo - come può essere l'intesa fra comune e regione relativa all'utilizzazione di mezzi tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli già utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani - non comporta di per sé "effetti di impatto ambientale", l'ente non è obbligato a informare il pubblico.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) con sentenza di questo mese che dà ragione agli enti pubblici e torto al Codacons onlus (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori).

La vicenda ha inizio quando la Regione Puglia e il Comune di Taranto stipulano, (il 23 febbraio 2009) un atto di intesa relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Taranto, in particolare relativo al potenziamento della raccolta, ad esempio attraverso l'utilizzo di bidoni in luogo di cassonetti o campane per il compostaggio domestico.

E visto che la raccolta differenziata è già in atto e con l'intesa si cerca solo di migliorare la sua pratica - secondo il Tar Puglia - la convenzione di Aarhus non obbliga il Comune a informare. Perché l'obbligo scatterebbe quando l'ente inizi un processo decisionale comportante, appunto, un impatto sull'ambiente, "in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all'elaborazione di piani, programmi e politiche relative all'ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all'inizio del processo decisionale".

In Italia esiste un'apposita disciplina che regola l'accesso alle informazioni ambientali che discende dalla disciplina internazionale contenuta nella Convenzione di Aarhus (ratificata in Italia con la legge 108/2001): è contenuta nel decreto legislativo del 2005 (195/2005) che recepisce la direttiva 2003/4/CE.

Proprio all'interno delle disposizioni dell'atto normativo si dà una definizione di informazione ambientale ossia "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi ambientali".

Dove per elementi ambientali si intende l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi.

Inoltre, le informazioni ambientali non riguardano solo lo stato dell'ambiente, riguardano anche altri fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. Inoltre le amministrazioni hanno il dovere di rendere fruibili quando richieste le "misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell´ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi."

Torna all'archivio