[11/09/2009] News

Il comune può affidare alla Spa a capitale pubblico il servizio della gestione dei rifiuti

LIVORNO. Se un ente pubblico (come il Comune) affida direttamente, senza gara d'appalto, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati a una società per azioni (Spa) a capitale interamente pubblico e con statuto conformato, non è detto che la normativa europea - in particolare la libertà di stabilimento, di prestazione di servizi, il divieto di discriminazione e l'obbligo di parità di trattamento, di trasparenza e libera correttezza - sia violata. Perché può accadere che la società realizzi la parte più importante dell'attività relativa alla gestione dei rifiuti con l'ente o gli enti locali che la controllano. Un controllo che dovrà essere "analogo a quello che l'ente pubblico esercita sui propri servizi". Ossia su una società che agisce - sotto l'influenza e per il beneficio dell'ente stesso - sul territorio di sua competenza.

E' proprio su questa questione che la Corte di Giustizia europea si pronuncia - fra l'altro mentre in Italia il Consiglio dei Ministri approva la riforma dei servizi pubblici locali - su proposta dal Tar della Lombardia.

La questione sollevata dal Tribunale amministrativo lombardo, infatti, riguarda l'affidamento del servizio per la nettezza urbana del Comune di Ponte Nossa (Bg), alla Setco una società per azioni partecipata da alcuni comuni della Val Seriana di cui, nel 2006, il Comune di Ponte Nossa ha deciso di diventare suo socio minoritario, in vista, appunto, dell'affidamento diretto del servizio dal primo gennaio 2007. Ciò a scapito della Sea (ricorrente presso il Tar) che - a seguito di pubblica gara dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio del Comune di Ponte Nossa - ha fornito il servizio per un periodo di tre anni (dal primo gennaio 2004 al 31 dicembre 2006).

La Sea, quindi accusava il Comune di non esercitare sulla spa un controllo analogo a quello che esercitava sui propri servizi perché la partecipazione di privati al capitale della Setco era potenzialmente possibile e il Comune di Ponte Nossa, possedeva solo una partecipazione minoritaria (che appunto, limitava i suoi poteri di controllo).

La circostanza che il Comune detenga l'intero capitale della società potrebbe già indicare che l'ente eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Anche perché la partecipazione pur minoritaria, di un privato al capitale della società alla quale partecipa anche l'ente pubblico esclude di per se che l'amministrazione possa esercitare sulla società un controllo analogo ai propri servizi. Ma la mera possibilità per i privati di partecipare non è sufficiente per concludere che la condizione relativa al controllo dell'autorità pubblica non è soddisfatta.

E nell'ipotesi in cui un appalto è attribuito, senza gara, a una società a capitale pubblico, il fatto che, successivamente - ma sempre durante il periodo di validità di tale appalto - gli azionisti privati siano ammessi a partecipare al capitale costituirebbe un cambiamento di una condizione fondamentale dell'appalto che necessiterebbe di un'indizione di gara.

Ecco, dunque, che la Corte di Giustizia europea specifica quando il controllo esercitato dagli enti azionisti può essere considerato analogo: quando l'attività della società è limitata al territorio degli enti ed è esercitato a loro beneficio. Ma non solo: secondo la Corte affinché il controllo possa essere considerato analogo gli enti devono esercitare un influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti della società, tramite organismi statutari composti da rappresentanti degli enti.

Nel frattempo, però in Italia il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma dei servizi pubblici locali inserita nel decreto-legge finalizzato al rapido assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e a ovviare a procedure di infrazione a seguito di ritardato o non corretto recepimento di direttive comunitarie.

Secondo il nuovo provvedimento (che comunque dovrà passare sotto il vaglio del Parlamento) l'affidamento del servizio a una società per azioni mista pubblico-privato, scelto attraverso gara a evidenza pubblica,  dovrà avere almeno il 40% delle azioni e la gestione operativa.

Mentre in caso di affidamento diretto i soggetti titolari avranno il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti diversi e non potranno partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento.

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