[28/04/2011] News

Sicurezza e prevenzione inquinamento delle navi: ecco il decreto italiano attuativo della direttiva Ue

In Italia sono arrivate le disposizioni per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo. Il decreto legislativo che riguarda le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri ed entrerà in vigore il 12 maggio prossimo.

Il decreto introduce misure per la progressiva riduzione dell'impiego di navi sub standard per il trasporto marittimo. E lo fa attraverso l'instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali concernenti l'osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori  marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.

Definisce, inoltre, i criteri e le procedure, armonizzate in ambito comunitario, per l'attività ispettiva e il fermo di navi, come consolidate per effetto delle conoscenze specialistiche e delle esperienze acquisite nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi (relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982).

Dispone poi la partecipazione a un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all'interno della Comunità e della regione del Memorandum d'intesa di Parigi, finalizzato a ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio.

È principalmente di competenza dello Stato di bandiera controllare che le navi rispettino le norme adottate a livello internazionale in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo. Affidandosi eventualmente a organismi riconosciuti, lo Stato di bandiera garantisce pienamente la completezza e l'efficacia delle ispezioni e delle visite di controllo effettuate per rilasciare i relativi certificati. È di competenza della compagnia della nave mantenerne le condizioni e le dotazioni, dopo la visita di controllo, per conformarsi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni a essa applicabili. Ma, in vari Stati di bandiera l'attuazione e l'applicazione delle norme internazionali sono risultate gravemente carenti. Per questo è necessario che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo sia garantito anche dallo Stato di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita di controllo e che le relative schede non sono certificati di navigabilità.

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