[11/05/2011] News

Possono essere ancora utilizzati i prodotti assorbenti per le bonifiche delle acque marine da idrocarburi petroliferi autorizzati nel 2007

Per le bonifiche delle acque marine da idrocarburi petroliferi possono essere ancora utilizzati i prodotti assorbenti autorizzati nel 2007: il ministero dell'Ambiente con decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri ha riconosciuto ed esteso per altri 3 anni l'idoneità all'uso in mare di alcuni prodotti assorbenti (SAL-O-BOOM-130, SAL-0- BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS¬200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W). E lo fa in forza del Dm 23 dicembre del 2002.

Le società produttrici, infatti, non possono immettere sul mercato prodotti se non sono idonei allo scopo: le società produttrici dei prodotti disperdenti e assorbenti già riconosciuti idonei e anche le società che intendano immetterne sul mercato dei nuovi devono presentare istanza di riconoscimento di idoneità al ministero dell'Ambiente (l'autorizzazione ha durata triennale e può essere rinnovata).

Tali istanze (da presentarsi, in lingua italiana, in triplice copia, in originale o copie conformi) devono essere corredate di documentazione e devono provenire esclusivamente da laboratori operanti secondo normative tecniche precise (UNI CEI EN ISO/IEC 17025), devono essere accreditati da appositi organismi e devono essere autorizzati dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

E anche i laboratori che intendano effettuare analisi per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio corredata di certificato di accreditamento. Una volta verificato il rispetto di tutti i parametri i laboratori vengono registrati sul sito web del ministero. Dopo di che il ministero dell'Ambiente trasmette la documentazione acquisita all'Istituto centrale di ricerca applicata al mare ed all'Istituto superiore di sanità per ottenere i pareri tecnici sull'idoneità dei prodotti. Ed è proprio in base a tali pareri che il dicastero provvede entro 90 giorni dalla presentazione della società a autorizzare il loro uso.

Così la società Simat S.r.l nel 2010, ha richiesto l' estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti da lei prodotti.
Gli enti tecnici di riferimento non hanno segnalato l'introduzione, dall'emanazione del decreto direttoriale del 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologie adatte a valutare l'efficacia, la stabilità e la tossicità dei prodotti disinquinanti. Quindi la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità) relativa ai prodotti assorbenti e agli atti già in possesso del Ministero sono considerati ancora valida. E dato che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità dei prodotti della Simat , il Ministero dell'ambiente ha concluso che non vi sono elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica.

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