
[27/05/2011] News
Gli Stati membri devono adottare le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e delle specie protette. E per qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito, deve essere svolta la valutazione di incidenza. Quindi lo Stato non è autorizzato a emanare norme nazionali che portino a eludere, in maniera generale, l'obbligo di valutazione dell'incidenza sul sito dei piani di assetto territoriale (quale che siano le considerazioni: come l'esiguo ammontare delle spese previste o degli specifici settori di attività interessati).
Lo ricorda la Corte di giustizia europea che con sentenza di ieri condanna il Belgio per non aver adempiuto a tal obbligo previsto dalla normativa comunitaria.
Nel corso del 2006, la Commissione, infatti, ha ricevuto una denuncia diretta contro la gestione non autorizzata di una struttura destinata all'allevamento industriale, situata sul territorio del comune di Philippeville, nella Regione Vallona (Belgio), ai margini del sito Natura 2000 "Bassin de Fagnard de l'Eau blanche en aval de Mariembourg", designato come zona speciale di conservazione. Si denunciava l'elevato degrado della zona centrale del sito Natura 2000 a causa degli scarichi dell'allevamento, una situazione che minacciava numerose specie menzionate della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva habitat.
Cosi la Commissione ha invitato il Regno del Belgio a trasmetterle le sue osservazioni, ma alla luce della risposta fornita dal Regno del Belgio, la Commissione ha ritenuto che la legislazione belga non fosse conforme alla direttiva habitat, dal momento che essa non richiede una valutazione dell'incidenza ambientale e prevede un regime dichiarativo per talune attività, qualora esse potessero pregiudicare un sito Natura 2000.
Quindi, la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
Il Belgio nella sua risposta ha sostenuto che l'azienda agricola si era dotata di un impianto di depurazione, e che non erano presenti scarichi verso il sito Natura 2000. Successivamente ha informato la Commissione sulle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Regione vallona per evitare qualsiasi rischio di danni all'ambiente.
Nello specifico, dalla legge sulla conservazione della natura emerge che i piani o i progetti non soggetti ad autorizzazione ambientale, tra cui figurano le categorie di piani e di progetti per cui è prevista una semplice dichiarazione presso l'amministrazione comunale, non richiedono una valutazione dell'incidenza ambientale. Tale esclusione, però, non pare fondata su un criterio oggettivo: non sarebbe possibile escludere che le attività che si collocano al di sotto delle soglie fissate dal decreto belga abbiano un impatto significativo sul sito interessato. Infatti, un allevamento di 500 bovini, a causa degli scarichi che produce, può avere un impatto su un determinato sito, anche se su un altro sito tali scarichi sarebbero privi di effetto.
Secondo una giurisprudenza costante, la direttiva habitat subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che il piano o il progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. Inoltre la valutazione del rischio dev'essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto.
E in caso di dubbio la condizione cui è subordinata la valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito determinato non permette di sottrarre a valutazione d'incidenza talune categorie di progetti sulla base di criteri inidonei a garantire che questi ultimi non possano incidere significativamente sui siti protetti.