
[23/06/2011] News
Le autorità pubbliche, in linea di principio, devono essere obbligate a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta dalle stesse o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta. Ma cosa intende l'Ue per autorità pubbliche? E per quali documenti può essere negato l'accesso? Sono queste le domanda sollevate dal Bundesverwaltungsgericht (Nella foto) in relazione alla richiesta di informazioni detenute dal Ministero federale per l'ambiente tedesco relative alla legge sul piano di assegnazione delle quote di emissione di gas serra per il periodo di assegnazione 2005-2007.
Secondo l'Avvocato generale dell'Ue possono essere esclusi dalla definizione europea di "autorità pubblica" gli organismi dell'esecutivo che, nel contesto giuridico e costituzionale del loro Stato, svolgono nel procedimento legislativo un ruolo limitato alla presentazione o al commento di proposte legislative. Ma possono esserlo anche gli organismi e le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative per il fatto che le loro disposizioni costituzionali, alla data di adozione della direttiva, prevedevano procedure di riesame. E inoltre sono esclusi se gli organismi dell'esecutivo il cui ruolo nel procedimento legislativo è limitato alla presentazione o al commento di proposte legislative quando svolgono detto ruolo, (tale esclusione deve essere circoscritta al periodo compreso tra l'inizio e il termine del procedimento legislativo considerato).
Mentre per quanto riguarda i documenti accessibili, secondo l'avvocato la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche è possibile qualora il diritto nazionale imponga un generale o specifico obbligo di riservatezza che sia autonomo rispetto ai motivi di rifiuto di una richiesta di informazioni ambientali e che non lasci all'autorità pubblica alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda il loro carattere riservato.
La Convenzione di Aarhus e la direttiva europea sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale del 2003 riflettono la decisione di assicurare una maggiore trasparenza in particolare con riguardo alla capacità dei cittadini di responsabilizzare le autorità pubbliche. E' certo però, che non si prevede una trasparenza illimitata. Se i benefici indotti da un sistema trasparente non sono controversi, non lo è neppure riconoscere che la trasparenza può dar luogo a difficoltà, come rilevato dal governo tedesco. (La Corte, tuttavia, pur riconoscendo tali difficoltà, ha mostrato in precedenti pronunce la tendenza a scegliere, in contesti analoghi, interpretazioni che favoriscano la trasparenza).
La direttiva comunque definisce l'"autorità pubblica" e la definisce come "il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale", oltre che come ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.
Gli Stati membri però possono escludere dalla definizione gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. E se alla data di adozione della direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di riesame gli Stati membri possono escludere detti organismi o istituzioni da tale definizione.
Inoltre gli Stati possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta ma solo in determinati casi. Per esempio se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti e anche se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.
E possono pure disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio ad esempio alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto.
Tali motivi di rifiuto sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto. Ma, gli Stati membri non possono, disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima riguarda informazioni sulle emissioni nell'ambiente.