[28/06/2011] News

Ogm: l'Ue armonizza i metodi di campionamento e di analisi

L'Ue fissa e armonizza i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali contenenti materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. E lo fa con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato.

Esistono vari meccanismi internazionali di scambio d'informazioni che comunicano le valutazioni nel campo della sicurezza effettuate dai paesi che autorizzano la commercializzazione degli Ogm. In conformità al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, le parti che aderiscono al protocollo devono informare, tramite il Centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza, le altre parti su ogni decisione definitiva riguardo all'uso sul mercato nazionale - commercializzazione compresa - di un Ogm che possa oltrepassare una frontiera per essere usato direttamente come alimento o mangime o per essere trasformato. Tale informazione deve contenere, tra l'altro, una relazione di valutazione dei rischi.

Comunque anche i paesi che non hanno aderito al Protocollo possono fornire tale informazione, su base volontaria. E meccanismi internazionali di scambio d'informazioni, riguardanti l'autorizzazione di Ogm e la valutazione della loro sicurezza, esistono anche presso la Fao e l'Ocse.

In Europa l'immissione sul mercato di mangimi geneticamente modificati è subordinata a una procedura di autorizzazione che prevede la pubblicazione di un parere Aesa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) il cui principale elemento è rappresentato da una valutazione di sicurezza. Per formulare il proprio parere, l'Aesa consulta gli Stati membri appena riceve una domanda valida e gli Stati membri devono manifestare il loro parere entro 3 mesi. Il parere dell'Aesa però deve anche comprendere un metodo di rilevazione convalidato dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea (Lr-Ue).

In pratica, la convalida del laboratorio avviene indipendentemente dagli altri elementi previsti dalla procedura di autorizzazione. I metodi d'analisi convalidati sono metodi quantitativi evento-specifici, convalidati attraverso una prova collaborativa in conformità ai principi della norma internazionale (ISO 5725 e/o del protocollo dell'Unione internazionale della chimica pura e applicata).

Dato che l'Lr-Ue è attualmente l'unico laboratorio al mondo in grado di convalidare metodi quantitativi evento-specifici, l'Ue ritiene che tali metodi quantitativi siano più appropriati dei metodi qualitativi per garantire l'armonizzazione dei controlli ufficiali. Perciò predispone l'utilizzo dei metodi d'analisi convalidati dall'Lr-Ue nel contesto della procedura di autorizzazione in modo da evitare risultati analitici divergenti tra Stati membri.

L'armonizzazione dei controlli ufficiali sui mangimi, miranti a rilevare la presenza di materiale geneticamente modificato deve avvenire anche attraverso l'adozione di metodi di campionamento comuni.

I metodi devono fondarsi su protocolli scientifici e statistici riconosciuti e sulle norme internazionali eventualmente esistenti e devono coprire le diverse fasi del campionamento: norme applicabili al campionamento del materiale, precauzioni da prendere durante il campionamento e la preparazione di campioni, condizioni da osservare per il prelievo di campioni elementari e di duplicati, per le manipolazioni dei campioni di laboratorio nonché per la sigillatura e l'etichettatura. Per conferire adeguata rappresentatività ai campioni prelevati a fini di controllo ufficiale, occorre anche adottare condizioni specifiche in quanto il mangime può presentarsi in lotti di prodotti agricoli sfusi, in imballaggi preconfezionati o al dettaglio.

Vengono poi armonizzate le norme d'interpretazione dei risultati delle analisi in modo che, in tutta l'Unione europea, dagli stessi risultati delle analisi si possano trarre le stesse conclusioni.
Così viene fissato come limite minimo di rendimento richiesto la quantità minima di materiale g.m. che l'Lr-Ue considera ai fini della convalida dei metodi quantitativi. Tale livello corrisponde allo 0,1 % rispetto alla frazione di massa del materiale g.m. nel mangime ed è il livello minimo in cui i risultati tra laboratori ufficiali sono riproducibili in modo soddisfacente se applicano protocolli di campionamento e metodi d'analisi appropriati per la misurazione dei campioni di mangime.

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