[25/07/2011] News

Eolico, per la Corte di Giustizia Ue nei siti Natura 2000 è possibile vietarlo

Anche la Corte di giustizia europea conferma la possibilità di vietare l'installazione di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno di un sito Natura 2000, a condizione che il divieto sia conforme alle politiche ambientali ed energetiche dell'Unione, che non sia contrario al principio della parità di trattamento e che non vada oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito (circostanze che devono essere accertate dal giudice nazionale).

Dunque con sentenza della settimana scorsa la Corte ribadisce l'opinione dell'avvocato europeo Mazák sulla questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) relativamente alla costruzione di un impianto eolico in terreni che si trovano nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, area protetta classificata come sito di importanza comunitaria (Sic) e zona di protezione speciale (Zps).

Per risolvere la questione sollevata, la Corte esamina dunque la direttive «uccelli» e «habitat». Perché la direttiva habitat impone agli Stati membri di adottare opportune misure per evitare, nei Sic e nelle Zps, il deterioramento degli habitat e le perturbazioni significative di incidenti sulle specie per le quali tali zone sono state designate. Infatti la direttiva dispone che le autorità nazionali competenti possano autorizzare un piano o un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma soltanto dopo un'opportuna valutazione dell'incidenza di tale piano o progetto sul sito.

In tal modo lo Stato può avere la certezza che il piano o il progetto non pregiudichi l'integrità del sito stesso.

La direttiva, inoltre, concede agli Stati membri la possibilità di adottare provvedimenti di protezione più rigorosi di quelli adottati dall'Unione. Sempre però che tali provvedimenti siano conformi non solo con i principi generali di diritto dell'Unione ma anche con le politiche ambientali ed energetiche. Quest'ultime hanno lo scopo, tra l'altro, di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, combattere i cambiamenti climatici, e promuovere lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

Non a caso le direttive in materia di energie rinnovabili esprimono una chiara preferenza per l'impiego delle fonti di energia rinnovabili. Perché contribuiscono alla protezione dell'ambiente, alla protezione degli ecosistemi dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, allo sviluppo sostenibile e alla crescita delle economie locali. Fanno riferimento alla necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili e alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili quale obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità.

Gli Stati membri, dunque sono tenuti ad assicurare che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili siano proporzionate e necessarie.

In particolare gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per assicurare che dette norme siano «oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili».

Al riguardo, occorre ricordare che il principio di proporzionalità richiede che le misure adottate dagli Stati membri in tale ambito non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti dalla normativa.

Spetterà al giudice del rinvio verificare la proporzionalità della misura nazionale. Il giudice dovrà in particolare tener conto del fatto che la normativa controversa nella causa principale si limita ai soli aerogeneratori, ad esclusione di altre forme di produzione di energie rinnovabili quali gli impianti fotovoltaici. Inoltre il divieto si applicherebbe esclusivamente ai nuovi impianti eolici a fini commerciali, laddove gli aerogeneratori finalizzati all'autoconsumo con potenza pari o inferiore a 20 kW sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale divieto.

«E' un fondamentale e definitivo riconoscimento della bontà del decreto rete Natura 2000 sulle misure minime di conservazione dei siti protetti a livello comunitario» dichiara Fulvio Mamone Capria, presidente della Lipu-BirdLife Italia.

«Da un lato - prosegue Mamone Capria - la Corte di Giustizia ha riconosciuto il danno che gli impianti eolici possono arrecare all'avifauna nelle aree preposte alla sua tutela. Dall'altro, ha ribadito come la tutela degli uccelli e della biodiversità sia una delle priorità dell'Unione europea e dei suoi stati membri, e come essa vada considerata, dal punto di vista ambientale, non meno importante dell'altrettanto decisiva sfida contro i cambiamenti climatici».

«La sentenza è anche un'ottima occasione per l'Italia - aggiunge Mamone Capria - per riflettere circa la deregulation che ha accompagnato fin qui l'impresa dell'eolico e agire in modo che finalmente si passi a una pianificazione seria, che abbia come priorità la reale efficienza energetica, coniugata con la tutela della natura, ed escluda dal campo di gioco ogni mira speculativa».

«E' ora dunque - conclude Mamone Capria - che le Regioni italiane applichino in pieno e senza ulteriori ritardi il decreto rete Natura 2000, in modo che si garantiscano le tutele effettive previste dalla normativa ai Siti di importanza comunitaria e alle Zone di protezione speciale presenti sul nostro territorio».

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