[17/08/2011] News

“Multe” e “super-multe ” per le persone giuridiche nel decreto sui reati ambientali? No: solo sanzioni amministrative

Equivoci terminologici che poi generano equivoci sostanziali nella lettura delle norme ambientali con conseguenti illusioni di (inesistenti) grandi novità giuridiche

In questi giorni stiamo leggendo - anche su organi di stampa tecnici e qualificati - articoli nei quali si scrive di "multe" e "super-multe" che il decreto sui reati ambientali (n. 121/11) avrebbe previsto per le persone giuridiche, le società, le aziende... E questo per gli "ecoreati"...

Altri sostengono in seminari e su internet - di conseguenza - che adesso le persone giuridiche hanno una responsabilità penale, che sarebbe una grande innovazione del decreto in questione. Ed altro ancora di similare.

Ma quali "super-multe"?... Ricordo sommessamente che la "MULTA" è una sanzione penale, peraltro per un REATO/DELITTO (e neppure reato/contravvenzione), che può essere irrogata solo da un giudice penale e che - dunque - presuppone che il fatto sia penalmente rilevante... Qui si tratta di SANZIONI AMMINISTRATIVE che sono cosa ben diversa...

Si continua, sulla base di questi equivoci terminologici che confondono i termini di uso comune ("il vigile urbano mi ha fatto la multa per divieto di sosta" come si dice quotidianamente) con i termini giuridici e - di conseguenza - sta passando il messaggio (del tutto errato) che le aziende hanno oggi una responsabilità penale in materia ambientale. Il che non è vero e non può essere vero. Così questa innovazione si riduce molto di portata e reale possibilità di applicazione.

E' frequente l'uso improprio del termine "multa" per indicare quella che - invece - è una sanzione amministrativa. Nel gergo comune questa prassi è comune per tutti noi, ma se scendiamo nel campo giuridico la "multa" è una cosa e la "sanzione amministrativa" è cosa ben diversa... Come abbiamo già accennato, tutti diciamo che abbiamo preso una "multa" per divieto di sosta, ma se la polizia municipale sul verbale per divieto di sosta scrivesse "multa" , il verbale medesimo sarebbe nullo (oltre che risibile perché trasformerebbe un illecito amministrativo in un reato - addirittura delitto - di competenza di un giudice penale...).

Se si ritiene che il decreto in questione ha varato "multe" per le aziende, consegue in via logica che si può dedurre una grande novità: le aziende hanno responsabilità penale per i reati ambientali (peraltro sarebbero addirittura delitti!). Da qui si genera poi la catena di equivoci sugli equivoci. E la infondate illusioni.

La realtà è molto più semplice e banale. Il decreto di recepimento della direttiva sui reati ambientali, oltre a non aver creato in pratica nessun reato ambientale nuovo in materia di rifiuti ed acque (e questo va sottolineato ancora una volta), non ha neppure certamente creato una responsabilità penale per le persone giuridiche (né poteva farlo...).

Ha semplicemente previsto che se sussistono alcuni reati specifici in materia di rifiuti tra quelli che - lo sottolineiamo ancora - non  si trovano nello stesso decreto (che non ne prevede) ma nel T.U. ambientale, allora - se ne sussistono i presupposti - per l'azienda scatta una sanzione amministrativa pecuniaria (non penale) per una certa somma. Tutto qui. Niente di più.

Ma serve comunque un reato presupposto, che poi va mutuato nelle leggi già vigenti dato che nel decreto di recepimento in materia di rifiuti e simili non c'è nessun reato nuovo (neppure contravvenzionale e dunque semmai punito con "ammenda" e non con "multa"...).  

Infine, rileviamo che alcuni dei reati presupposti inerenti il SISTRI non sono più applicabili per la semplice  ragione che il SISTRI  è stato abolito... Dunque, in questo campo si tratta a ben guardare di una vera scatola vuota...

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