[21/09/2011] News

Il Tar della Sicilia: il piano paesaggistico non disciplina la localizzazione degli impianti per produrre energia rinnovabile

Il piano paesaggistico non disciplina la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma limitandosi a prevedere differenti livelli di tutela per determinate zone, può prevedere il divieto di realizzarli in alcune zone.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Sicilia riguardo alla questione riguardante la società interessata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 1,386 MWp, nel Comune di Santa Croce di Camerina (Ragusa).

La società, infatti ha presentato, prima istanza per l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (Via), e successivamente quella per ottenere l'autorizzazione unica (Aia) per la realizzazione del predetto impianto.

In sede di conferenza di servizi la Soprintendenza di Ragusa ha espresso un parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in quanto l'impianto non ricadeva in aree soggette a vincoli. Ma successivamente la stessa Soprintendenza ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento del proprio precedente parere. E questo perché nel frattempo è stato adottato il Piano paesaggistico provinciale. Per tale piano la zona individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è indicata come «paesaggio agrario a campi chiusi del basso altipiano ragusano. Aree archeologiche cannata, Muraglia, Spinazza, Maghialonga, Braccetto, Menta». Ed è una zona dove «non è consentito realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluse quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti».

Secondo la società intenzionata alla realizzazione dell'impianto, però, tale divieto si pone in contrasto con le disposizioni legislative volte alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

La normativa in questione è il decreto legislativo del 2003 che prevede, fra l'altro la possibilità di ubicare alcuni tipi di impianti di produzione di energia elettrica anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Un'ubicazione che dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Ma tale previsione e quella del Piano paesaggistico siciliano hanno un oggetto non sovrapponibile: il piano paesaggistico si limita a prevedere differenti livelli di tutela per determinate zone (i cui valori di pregio paesaggistico, storico, sociale e ambientale sono peraltro espressamente individuati), arrivando a non consentire la realizzazione di impianti di produzione di energie.
Per questo il piano non intende disciplinare la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

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