
[12/10/2011] News
Mentre proseguono le audizioni sulle proposte di modifiche della legge 394/91 sulle aree protette il senatore del Pdl Orsi ha annunciato oggi la richiesta di ritiro dell'emendamento del suo collega Molinari, che per diverse associazioni ambientaliste rappresentava, sotto le spoglie del controllo faunistico, di fatto una deregulation venatoria su tutto il territorio nazionale. Orsi ha definito l'emendamento «Non congruente con la materia» Lo ha reso noto Lipu-BirdLife al termine dell'audizione effettuata in Commissione ambiente del Senato questo pomeriggio.
L'emendamento Molinari per la verità non trova tutto il mondo dei parchi contrario e a quanto pare il senatore non sembra essere per ora affatto convinto a ritirarlo.
Danilo Selvaggi, responsabile rapporti istituzionali Lipu spiega: «Abbiamo espresso oggi in Senato le nostre argomentazioni ma nettissime obiezioni all'emendamento del senatore Molinari. All'attenzione dei senatori presenti, che ringraziamo, inclusi il presidente D'Alì e il senatore Molinari, si è aggiunta la posizione del relatore del Ddl, il senatore Orsi che, ascoltate le nostre argomentazioni, ha annunciato la richiesta di ritiro dell'emendamento come non congruente con la materia. E' una posizione molto saggia cui speriamo aderisca il senatore Molinari, anche perché dall'emendamento non verrebbe alcuna reale soluzione al problema ma solo una sorta di superderoga di caccia, con un caotico incremento dell'attività venatoria e una serie di pressioni sulle amministrazioni locali, di incertezza del diritto e di contenziosi comunitari».
Il presidente della Lipu, Fulvio Mamone Capria, sottolinea l'importanza della decisione: «Siamo lieti di questa importante novità emersa oggi in commissione Senato circa il controverso emendamento del senatore Molinari che, ricordiamolo, permetterebbe di fatto la caccia a tutte le specie protette e anche in periodi delicatissimi del loro ciclo biologico. "Al tempo stesso siamo disponibili a fornire il nostro contributo affinché il tema del controllo della fauna possa invece essere affrontato in modo tecnicamente efficace e culturalmente avanzato».
Ecco cosa dice l'emendamento Molinari che riscrive così l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 sulla caccia:
«Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica). - 1. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico per la tutela della bio diversità e delle attività umane, non costituisce in nessun caso esercizio di attività di caccia, è effettuato nell'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto e organizzato dalle regioni e per le aree protette dai relativi soggetti gestori.
2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I) il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.
3. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato con metodi indiretti di contenimento delle popolazioni o di protezione dei beni che si intende tutelare, ovvero mediante cattura o abbattimento, con metodi che escludano significativi impatti sulle specie non oggetto di controllo, secondo le seguenti modalità
a) Per tutte le specie con esclusione del cinghiale, della cornacchia, della gazza e delle specie alloctone il controllo viene praticato in attuazione di un piano, elaborato sulla base del parere obbligatorio dell'Ispra o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto,recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;
b) Per le specie particolarmente protette, indicate nell'articolo 2 il controllo può essere praticato solo in casi eccezionali e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra;
c) per il cinghiale, la cornacchia e la gazza il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare zone non vocate alla presenza di tali specie nelle quali si persegue l'obiettivo della densità zero;
d) per le specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I), per il territorio nazionale o parte di esso il controllo è effettuato, con l'obiettivo della densità zero, sulla base del parere obbligatorio dell'Ispra o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.
4. Nelle aree protette e nelle aree a queste contigue, come individuate dal piano del parco, le catture e gli abbattimenti per il controllo faunistico, ai sensi dell'articolo art. 11- bis e dell'articolo 22, comma 6- bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da operatori abilitati e autorizzati dall'Ente stesso.
5. AI personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico.
6. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
7. Nell'intero territorio nazionale è vietata l'immissione di specie alloctone, ad esclusione di quelle riportate in allegato I, in strutture di contenimento che escludano rischi di fughe in natura»