
[25/10/2011] News
La materia "paesaggio", a differenza della tutela dell'ambiente, è di competenza esclusiva delle Province autonome. Tale competenza legislativa delle Province deve, comunque, coesistere sia con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, sia con quella concorrente in materia di energia. E dunque le competenze primarie delle Province in materia devono essere esercitate sia nell'ambito degli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia nel rispetto delle "ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili".
Lo afferma la Corte Costituzionale a proposito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ad alcuni punti delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare nella parte in cui vincola le Regioni e le Province autonome a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili. E nella parte in cui stabilisce che "le Regioni e le Province autonome possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'istallazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3".
Due disposizioni che la Corte Costituzionale annulla. Perché la prima viola la competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio e la seconda lede le competenze costituzionalmente garantite alle Provincie autonome in materia.
E' il d.lgs. numero 387 del 2003 che prevede la relazione delle linee guida (approvate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010). Il decreto contiene norme finalizzate a disciplinare, in via generale e astratta, il procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attività in questione.
Il decreto inoltre dispone che le linee guida per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica siano approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.
L'obiettivo delle suddette linee guida è espressamente individuato dalla disposizione citata nella finalità di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio".
Nel dettare la normativa di base per l'emanazione delle linee guida, quindi, il legislatore ha inteso trovare modalità di equilibrio tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa primaria delle Province autonome in materia di paesaggio e la competenza legislativa concorrente, in materia di energia.
Il paesaggio che viene considerato "l'ambiente nel suo aspetto visivo" è previsto come principio fondamentale dalla Costituzione (articolo 9, secondo comma). Un principio che vale sia per lo Stato che per le Regioni, ordinarie e speciali. Non a caso il disposto costituzionale fa riferimento alla "Repubblica" ("La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"). Si parla dunque di disciplina unitaria che però, deve "tener conto degli statuti speciali di autonomia".