
[27/10/2011] News
L'alghicida TetraPond AlgoRem, con principio attivo idrossicloruro di alluminio che non distrugge le alghe, ma ne provoca il raggruppamento rendendo agevole la rimozione meccanica, è un biocida (ai sensi della direttiva biocidi)?
Per essere qualificato come biocida, il prodotto non deve necessariamente avere un'azione biologica o chimica diretta sull'organismo nocivo. Se il prodotto fa parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è quello di combatterlo in modo completamente diverso è sufficiente un'azione biologica o chimica indiretta.
Questa è l'opinione dell'avvocato generale Niilo Jääskinen sul caso posto dal Landgericht Hamburg (Germania), sollevato dalla Söll e dalla Tetra. Le due imprese sono concorrenti nella distribuzione di alghicidi impiegati negli stagni, e in particolare negli stagni artificiali nei giardini, nei biotopi e nei laghetti artificiali balneabili. La Söll, considera l'alghicida TetraPond AlgoRem un biocida non idoneo ad essere commercializzato. E ritiene che la Tetra, mettendo in commercio l'alghicida TetraPond AlgoRem nonostante non sia commercializzabile, violi le disposizioni sulla concorrenza leale sotto il profilo della violazione di una regola di comportamento sul mercato. E a giudizio del giudice del rinvio, se il prodotto dovesse essere qualificato come prodotto biocida ai sensi della direttiva biocidi la sua immissione sul mercato sarebbe illegale. Ma ritenendo di non essere in grado di fornire una soluzione chiara alle questioni di interpretazione e di applicazione del diritto comunitario, il Landgericht Hamburg sospende il giudizio e lo sottopone alla Corte. Dalla quale vuole sapere che tipo di effetto - diretto o indiretto - sull'organismo nocivo sia necessario ai fini del processo biologico o chimico richiesto dalla direttiva.
La definizione di biocida è contenuta dalla direttiva europea del 1998 e consta di tre elementi essenziali. Ossia deve esserci un principio attivo, il principio deve essere destinato a distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo e l'azione del principio deve essere chimica o biologica.
Da una mera lettura della direttiva è possibile affermare che i prodotti destinati ad agire direttamente sull'organismo nocivo rientrano in ogni caso nell'ambito di applicazione della direttiva. Infatti, i primi elementi della definizione descrivono un effetto di neutralizzazione diretta. Quindi se un prodotto che consiste in uno o più principi attivi e destinato ad essere utilizzato a questi fini, mediante un'azione biologica o chimica, è un biocida.
Ma, come stanno le cose per i prodotti che incidono soltanto sull'ambiente dell'organismo nocivo e non sull'organismo stesso? Da una prima constatazione il disposto della direttiva biocidi sembra non escludere l'applicazione della medesima con riguardo a tali prodotti. Anche perché per il legislatore europeo per principio attivo si deve intendere sostanze o microrganismi, compresi i virus e i funghi, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o contro di essi. Di conseguenza, la qualificazione di biocida non è riservata ai soli prodotti contenenti principi attivi che esercitano un'azione sull'organismo nocivo. Detta qualificazione comprende anche i principi attivi che esercitano un'azione generale o specifica contro l'organismo nocivo.
Quindi, se il prodotto attiva un nesso di causalità il cui risultato sarebbe che la vita dell'organismo nocivo diviene più difficile, che la sua presenza è ridotta o che l'organismo nocivo diventa meglio controllabile deve essere classificato come biocida, anche se l'effetto che produce non incide direttamente sull'organismo nocivo mediante un meccanismo chimico o biologico. Fra l'altro la distruzione degli organismi nocivi provocata dal principio attivo del prodotto non è richiesta dalla direttiva biocidi.
In conclusione l'avvocato generale dà un'interpretazione estensiva alla nozione di prodotti biocidi e ammette che la nozione non esclude prodotti la cui azione chimica o biologica è rivolta all'ambiente dell'organismo nocivo e non all'organismo stesso.
Ora non resta che il responso della Corte di giustizia europea che ha l'occasione di pronunciarsi, per la prima volta, sulla definizione della nozione di biocidi e, di conseguenza, sull'ambito di applicazione della direttiva 1998.
Comunque, la Corte non potrà chiarire e precisare la definizione in questione per tutti i casi futuri. Potrà soltanto fornire al giudice del rinvio e alle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della direttiva biocidi alcune indicazioni utili in merito all'interpretazione della direttiva stessa. Perché ai sensi del sistema introdotto dalla direttiva biocidi, spetta agli Stati membri decidere se un prodotto rientri in tale direttiva o meno.
(foto tratta da www.bkgwater.com/)