
[10/11/2011] News
I liquami zootecnici, quelli costituiti dalle deiezioni animali, provenienti da un allevamento richiedono la predisposizione di ogni necessario accorgimento per evitare sversamenti, anche accidentali. Per questo il riversare in un corso d'acqua superficiale tali rifiuti liquidi configura un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Lo afferma la Corte di Cassazione penale che con sentenza ribadisce la decisione presa dal giudice di primo grado.
Il Tribunale di Bergamo, infatti ha condannato alla pena dell'ammenda un'azienda zootecnica per aver riversato in un corso d'acqua superficiale rifiuti liquidi (liquami zootecnici) provenienti da una vasca di raccolta ubicata all'interno dell'azienda stessa. Una vasca, a detta del tribunale, non autorizzata, con caratteristiche costruttive tali da non impedire la tracimazione dei liquami. Tracimazione che poteva essere impedita con la predisposizione di un apposito muro di contenimento sul bordo.
Secondo l'azienda, però l'evento si è verificato a causa della rottura accidentale di un tubo utilizzato per l'afflusso dell'acqua destinata all'abbeveraggio dei capi di bestiame. Una rottura che ha provocato l'innalzamento del livello dei liquami raccolti nella vasca e la successiva fuoriuscita.
I liquami costituiti dalle deiezioni animali possono rappresentare, per le loro qualità e quantità, un pericolo per l'ambiente e la salute delle persone. Il pericolo può derivare dallo svolgimento dell'attività zootecnica, per questo richiede la predisposizione di ogni necessario accorgimento voltoa evitare sversamenti, anche accidentali, dei liquami prodotti.
Quindi la necessità di adottare tutte le misure preventive, tecniche ed organizzative, atte ad evitare simili eventi esclude che, per esempio, l'accidentale rottura di una conduttura possa costituire un evento imprevedibile ascrivibile ad ipotesi di caso fortuito.