[23/11/2011] News
Nel 1997 l'Ue ha individuato i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. Adesso però modifica le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità. Con direttiva pubblicata sulla Gazzetta europea di oggi l'Ue estende l'applicazione del regime di flessibilità ai motori utilizzati per la propulsione di locomotive per un periodo di tempo rigorosamente limitato.
La direttiva del '97 riguarda le emissioni allo scarico e i limiti per le emissioni degli inquinanti atmosferici dei motori installati su macchine mobili non stradali e cerca di contribuire alla protezione della salute dell'uomo e alla tutela dell'ambiente.
Essa prevede che i valori limite di emissione applicabili all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea a norma di una prima fase (fase III A) siano sostituiti da valori limite più severi (quelli della fase III B). Limiti che si applicano a decorrere dal primo gennaio 2010 per quanto concerne l'omologazione di detti motori e dal primo gennaio 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato degli stessi.
Accanto a tale regime però, prevede un regime di flessibilità che consente ai costruttori di macchine di acquistare, nel periodo che separa due fasi di emissione, un numero limitato di motori non conformi ai limiti in materia di emissioni applicabili durante tale periodo, ma che sono approvati conformemente ai requisiti della fase immediatamente precedente a quella applicabile.
Questo anche perchè la transizione verso alla fase successiva implica un cambiamento tecnologico che richiede notevoli costi di attuazione per la revisione della concezione dei motori e per lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. Tanto che l'Ue non ha escluso la possibilità di valutare l'eventuale necessità di ulteriore flessibilità sempre limitate nel tempo.
Quello che sta succedendo adesso con l'attuale revisione, revisione che l'Ue ritenere eccezionale. Le misure stabilite dalla presente direttiva riflettono una difficoltà temporanea incontrata dal settore manifatturiero che non comporta un adeguamento permanente e, in quanto tali, l'applicazione di tali misure dovrebbe essere limitata alla durata della fase III B o, laddove non esista una fase successiva, a tre anni.
Gli investimenti nelle tecnologie ecocompatibili rivestono una certa importanza per la promozione della crescita, dell'occupazione e della sicurezza sanitaria in futuro. E l'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale o eventuali fluttuazioni economiche congiunturali non dovrebbero comportare una riduzione del livello di tutela delle norme ambientali.
Il miglioramento della qualità dell'aria è un obiettivo fondamentale dell'Unione e affrontare il problema delle emissioni alla fonte è indispensabile per conseguire tale obiettivo, ivi inclusa la riduzione delle emissioni del settore delle macchine mobili non stradali.