
[09/12/2011] News
L'Ue stabilisce le regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell'energia all'ingrosso e istituisce il monitoraggio di tali mercati da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri il regolamento sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso. Ossia di quel mercato che comprende sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati (che sono di fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario, e la fissazione dei prezzi che è interconnessa in entrambi i settori) e i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (Otc) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione.
Un regolamento, dunque che cerca di definire un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell'energia, in grado di prevenire gli abusi di mercato e tenere conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti.
I mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione sono sempre più interconnessi. Tanto che gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese. Quindi, un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato.
Finora le pratiche di monitoraggio dei mercati dell'energia sono state specifiche per Stato membro e per settore. A seconda dell'assetto complessivo del mercato e delle condizioni di regolamentazione, ciò può dar luogo ad attività di negoziazione che interessano più giurisdizioni, per le quali il monitoraggio è condotto da più autorità distinte, situate potenzialmente in Stati membri diversi.
Da ciò può derivare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le responsabilità e perfino una situazione in cui non viene effettuato alcun monitoraggio. Inoltre, attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell'energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrità non sono vietati in modo esplicito. Per tutelare il consumatore finale e per garantire prezzi energetici convenienti per i cittadini europei, è invece indispensabile vietare comportamenti di questo tipo.
Ad esempio la manipolazione sui mercati dell'energia all'ingrosso comporta atti compiuti da persone che causano artificiosamente il collocamento dei prezzi a un livello non giustificato dall'interazione della domanda e dell'offerta o anche dalla disponibilità effettiva della capacità di produzione, di stoccaggio o di trasporto, e dalla domanda. Le forme di manipolazione di mercato comprendono il collocamento e l'annullamento di falsi ordini, la diffusione di informazioni o di voci false o tendenziose attraverso i media, compreso Internet, o con ogni altro mezzo.
Comprendono pure le comunicazioni deliberate di false informazioni a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l'effetto di fuorviare i soggetti che se ne servono per le loro e far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, la disponibilità di gas naturale o la capacità disponibile di trasporto siano diverse dalla capacità effettivamente.
Così come comprendono quelle informazioni che influiscono o potrebbero verosimilmente influire sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. La manipolazione e i suoi effetti possono prodursi oltre frontiera, sui mercati dell'elettricità e del gas naturale e sui mercati finanziari e delle merci, compresi i mercati delle quote di emissione.