
[13/12/2011] News
Un programma di azione in attuazione della direttiva sui nitrati adottato senza valutazione ambientale strategica (Vas) deve essere abrogato dallo Stato? Anche se l'abrogazione comporta l'ordinaria sanzione per la violazione della direttiva Vas e comporta la non piena attuazione della direttiva sui nitrati?
Di regola per i programmi d'azione in attuazione della direttiva sui nitrati va preferito il provvisorio mantenimento in vigore di un programma adottato senza una valutazione ambientale rispetto alla sua immediata abrogazione.
E comunque per decidere occorre esaminare quali norme subentrerebbero al posto del piano d'azione, nel caso in cui venisse annullato. Qualora tali norme producessero un effetto sull'ambiente più nocivo rispetto al piano d'azione adottato senza Vas, il giudice interno può disporre, senza violare il principio di effettività, il provvisorio mantenimento in vigore fino all'adozione di una misura sostitutiva basata su una valutazione ambientale.
Questa è l'opinione dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea sulla questione sollevata dallo Staatsrat belga che coinvolge due Ong belghe - la Inter Environnement Wallonie e la Terre wallonne - e il programma d'azione della Regione vallona. Ossia il programma d'azione della Regione vallona precedente all'entrata in vigore del nuovo programma. La Regione vallona, infatti, ha adottato medio tempore un nuovo programma d'azione e con ciò, la direttiva Vas si ritiene rispettata.
Il diritto dell'Unione, non stabilisce precisamente come occorra procedere rispetto ad una norma adottata senza la valutazione ambientale necessaria, ma sostanzialmente non contrastante con alcuna norma del diritto dell'Unione. In particolare, né la direttiva Vas né la direttiva sui nitrati contemplano norme sulle conseguenze degli errori procedurali nella fissazione di programmi d'azione.
In assenza di una disciplina dell'Unione in materia, dunque, spetta agli ordinamenti nazionali di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali. Tali modalità, però, non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).
C'è da chiedersi però se il provvisorio mantenimento in vigore del precedente programma d'azione renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto ad una valutazione ambientale.
Il diritto ad una valutazione ambientale non rappresenta una fase procedurale meramente formale, perchè mira a garantire che gli effetti significativi sull'ambiente dell'attuazione dei piani e dei programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci.
Quindi, non si può dare per scontato che, anche a seguito di regolare valutazione ambientale, la misura sarebbe stata adottata in forma sostanzialmente identica. Piuttosto si può ritenere che una misura sottoposta a valutazione sarebbe stata più vantaggiosa per la tutela dell'ambiente rispetto a una che ne sia rimasta priva. In particolare, essa dovrebbe produrre effetti meno negativi sull'ambiente.