[21/12/2011] News

I detriti e gli inerti derivanti da demolizione sono rifiuti speciali

I detriti e gli inerti derivanti da demolizione sono rifiuti speciali. Non sono sottoprodotti e per essere utilizzabili in diverse categorie di lavori - da quelli stradali, ferroviari a quelli edili - devono essere sottoposti a un processo di recupero.

Lo afferma la Corte di Cassazione penale con sentenza che conferma la pronuncia del Tribunale di L'aquila. Il Tribunale infatti ha condannato alla pena dell'ammenda per la contravvenzione una ditta edile per aver illecitamente abbandonato e depositato in modo incontrollato circa 40 m3 di materiale di rifiuto non pericoloso rappresentato da inerti da demolizione nell'area di un cantiere in corso per la realizzazione di una rotatoria stradale.

Secondo la ditta però i materiali non sarebbero stati abbandonati, ma invece destinati ad essere utilizzati dall'impresa titolare del cantiere per spianare l'area e per la realizzazione di una massicciata stradale, tanto da essere livellati. E dunque ha dichiarato l'insussistenza del reato non essendovi prova dell'abbandono del materiale in quanto riutilizzato per spianare l'area.

Secondo la normativa italiana (codice ambientale) i rifiuti da attività di demolizione e costruzione sono rifiuti speciali.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione al riutilizzo) e soddisfa una serie di requisiti. Ossia la sostanza o l'oggetto è utilizzato per scopi specifici, esiste un mercato o una domanda per tale sostanza, la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard applicabili ai prodotti. Inoltre il suo utilizzo non dovrà portare a impatti negati sull'ambiente.

I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero.

Non si può parlare neanche di sottoprodotti perché i sottoprodotti sono quei materiali originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione, dotati di valore di scambio di mercato, di requisiti merceologici e di qualità ambientale.

In altre parole per essere sottoprodotti e non rifiuti, i materiali non devono essere sottoposti a trattamenti preliminari per essere impiegati nel corso del processo di produzione o di utilizzazione (anch'esso preventivamente individuato e definito) e il loro impiego non deve dar luogo a emissioni e a impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati.

Inoltre il legislatore, richiede per riconoscere la qualità di sottoprodotto anche che "la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale". (Qui però, non è chiaro cosa si debba intendere per "normale pratica industriale" e cosa, al contrario, non rientri in tale pratica).

Dunque già solo i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto, perché per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare.

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