[22/12/2011] News

La normativa italiana sul dispacciamento dell'energia elettrica non è contraria alla normativa Ue

La normativa nazionale italiana che impone ai produttori di energia elettrica che dispongono d'impianti essenziali per il funzionamento della rete, nella formulazione delle offerte di fornitura di energia, il rispetto delle condizioni fissate dalla società che gestisce la rete di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica non è contraria alla normativa Comunitaria.

Lo ha affermato la Corte di giustizia europea a proposito della questione riguardante la controversia fra l'Enel Produzione SpA e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in prosieguo: l'Aeeg).

Enel ha impugnato una delibera del 2009 (che si fonda sulla legge nazionale del 2009. La legge 2/2009 è finalizzata a ridurre il prezzo dell'energia elettrica al fine di garantire minori oneri per le famiglie, e ad evitare che i titolari delle unità di produzione essenziali esercitino un potere dominante sul mercato) dell'Aeeg che obbliga i titolari di impianti essenziali per il dispacciamento a presentare offerte a condizioni fissate in via autoritativa dalla stessa agenzia (e non basate sull'incontro fra la domanda e l'offerta).

Questa prevede che Terna SpA (soggetto incaricato di gestione della rete di trasporto e dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica) debba effettuare previsioni sulle necessità di energia per mantenere in sicurezza il sistema e predisporre - ogni anno - un elenco degli impianti considerati essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

Nel contesto della liberalizzazione progressiva del mercato dell'energia elettrica, alle autorità di regolamentazione, individuate dagli Stati membri, sono state affidate particolari responsabilità. Secondo la direttiva Ue relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, le autorità di regolamentazione, come l'Aeeg, sono incaricate di garantire l'assenza di discriminazione, un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato. E in particolare, per quanto riguarda gli strumenti che mirano a risolvere le congestioni del sistema nazionale di energia elettrica e il limite entro il quale i gestori dei sistemi di trasmissione e dispacciamento adempiono agli obblighi loro imposti della citata direttiva.

Il gestore del sistema è tenuto a garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, e a contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante adeguate capacità di trasmissione e affidabilità del sistema.

Tanto che il gestore deve mantenere nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, astenendosi da qualsiasi discriminazione tra gli utenti del sistema. Il gestore della rete ha la responsabilità del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona.

Il dispacciamento degli impianti di generazione deve avvenire sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro in questione e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria. Detti criteri devono tener conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili, nonché dei vincoli tecnici della rete. Sostanzialmente, il gestore del sistema deve acquisire l'energia che utilizza secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

La direttiva consente allo Stato membro interessato di imporre, tramite le autorità di regolamentazione ed i gestori del sistema, obblighi relativi al servizio pubblico alle imprese che dispongono di impianti di generazione necessari al soddisfacimento del fabbisogno del servizio di dispacciamento, purché siano soddisfatti i requisiti menzionati dalle disposizioni.

Una normativa che prevede un intervento simile deve perseguire un interesse economico generale e rispettare il principio di proporzionalità. Inoltre, tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e devono garantire alle suddette società parità di accesso ai consumatori nazionali. In ogni caso, il dispacciamento di tali impianti deve avvenire secondo criteri obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, che tengano conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dai menzionati impianti di generazione, nonché dei vincoli tecnici del sistema. È compito del giudice nazionale, valutare se tali condizioni siano soddisfatte. 

Torna all'archivio