
[03/01/2012] News
Chi deve rimuovere e provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti lungo il relitto di una linea ferrata dismessa adiacente a una strada provinciale? Entrambi gli enti competenti ossia la Rete Ferroviaria Italiana Spa (Rfi) e la Provincia o soltanto uno di questi?
Sicuramente se non vi è alcun elemento che consenta di attribuire la corresponsabilità dell'abbandono e in questo caso la mancata adozione di misure protettive per impedire l'invasione del terreno e l'abbandono di rifiuti, non è possibile ordinare a Rfi la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solo per il fatto che ha competenza sulla linea ferroviaria.
Dunque dovrà essere la Provincia a occuparsi dei rifiuti perché l'onere della rimozione non può essere imposto al titolare di un diritto reale sull'area in assenza di imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa. E anche perché la legge regionale della Sicilia pone a carico dell'ente Provincia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Sicilia (Tar) che con sentenza del mese scorso si pronuncia sulla questione del Comune di Valguarnera Caropepe. Ossia sull'ordinanza sindacale avente a oggetto l'ordine di rimuovere e smaltire i rifiuti presenti "lungo il relitto della linea ferrata dismessa adiacente la strada provinciale S.P. n. 4 al Km. 7,000 di Contrada Conigliera".
La Rfi lamenta la violazione della normativa ambientale (nello specifico articolo 192 del dlgs. 152/2006) da parte del Comune perché l'addebito di responsabilità si fonda l'imputabilità "soggettiva" della condotta. Mentre il Comune si difende affermando che l'adozione del provvedimento amministrativo andrebbe individuato nella condotta omissiva del proprietario, concretizzatasi nella mancata adozione di qualsiasi misura e cautela (recinzione, manutenzione, ecc.) idonea a evitare che terzi potessero realizzare sul fondo la condotta vietata (come, l'abbandono di rifiuti). Cosa che comunque non è stata dimostrata in sede giudiziale.
Nel caso di specie, dato che non è stato individuato l'autore dell'abbandono dei rifiuti, e non è stato possibile attribuire la responsabilità in capo al Rfi rimane operativa la previsione della L.R. Sicilia che pone a carico dell'ente Provincia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.
Un'opinione fondata alla luce anche della giurisprudenza del giudice d'appello (sentenza del 2006) in base alla quale "Da tale normativa, pertanto, si ricava che in ogni caso e a prescindere dall'accertamento di eventuali soggetti responsabili di abbandono di rifiuti "al di fuori dai centri abitati", o, che è lo stesso, "nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati", la responsabilità della raccolta di detti rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali è della Provincia regionale.
Quest'ultima di conseguenza è obbligata ad esercitare una oculata sorveglianza del proprio territorio ai fini suddetti e nulla vieta che alla stessa il Comune possa segnalare casi di abbandono di rifiuti per sollecitarne la rimozione.".