
[01/02/2012] News
È stato approvato a nome della Comunità europea dell'energia atomica l'accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo dell'Australia. L'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.
Con tale decisione il presidente della Commissione o il membro della Commissione responsabile per l'energia è autorizzato a firmare l'accordo e a espletare tutte le procedure necessarie per la sia entrata in vigore, che viene concluso per conto della Comunità europea dell'energia atomica.
L'accordo si pone come obiettivo quello di fornire un quadro per la cooperazione tra le Parti sugli usi pacifici dell'energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità, senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle Parti.
Secondo l'accordo il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le apparecchiature e la tecnologia dovranno essere utilizzati esclusivamente per scopi pacifici. Non dovranno essere utilizzati per la fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, per la ricerca o lo sviluppo di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, o per scopi militari o in qualsiasi modo per favorire scopi militari. Così anche il materiale nucleare, le apparecchiature, il materiale non nucleare e il materiale nucleare ottenuto come sottoprodotto dovranno essere utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non per scopi militari.
La cooperazione tra le Parti può riguardare una serie di aspetti. Ossia la fornitura di materiale nucleare, di materiale non nucleare e di apparecchiature; il trasferimento tecnologico, compresa la trasmissione di informazioni pertinenti ai fini del presente articolo, a condizione che l'Australia e i pertinenti Stati membri della Comunità abbiano espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti; il trasferimento di apparecchiature che siano state designate dalle Parti come apparecchiature progettate, costruite o messe in opera sulla base o con l'ausilio di informazioni ottenute dall'altra Parte e poste sotto la giurisdizione di una delle Parti al momento della designazione; l'appalto di apparecchiature e dispositivi; l'accesso alle apparecchiature e agli impianti e l'uso dei medesimi; la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi; la sicurezza nucleare e la radioprotezione; i controlli di sicurezza; l'uso di radioisotopi e radiazioni nell'agricoltura, nell'industria e nella medicina; l'esplorazione geologica e geofisica, lo sviluppo, la produzione, la trasformazione e l'uso delle risorse di uranio; gli aspetti normativi degli usi pacifici dell'energia nucleare; e altri settori pertinenti all'oggetto del presente accordo, sempreché rientrino nei rispettivi programmi delle Parti.
Tutto ciò può essere realizzato sottoforma di organizzazione di convegni, seminari, di progetti comuni e costituzione di joint venture; costituzione di gruppi di lavoro bilaterali per la realizzazione dei progetti comuni; prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento isotopico dell'uranio; scambi e cooperazione commerciale in relazione al ciclo del combustibile nucleare; trasferimento di apparecchiature e di tecnologia industriali; e altre forme di cooperazione che le Parti potranno definire per iscritto.
La cooperazione negli ambiti specifici può essere attuata, se necessario, tramite accordi stipulati tra un soggetto giuridico dell'Australia e un soggetto giuridico della Comunità, entrambi designati dalle rispettive autorità competenti come soggetti debitamente autorizzati ad attuare la cooperazione in parola. Detti accordi contengono disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora tali diritti esistano o dovessero sorgere.
La cooperazione, inoltre, comprende anche attività di ricerca e sviluppo in campo nucleare di reciproco interesse per le Parti, secondo disposizioni complementari da concordarsi tra le Parti.