[01/02/2012] News

Inquinamento acustico: se non c'è zonizzazione valgono solo i limiti assoluti

L'ordine del comune di cessare la riproduzione di musica di un locale non può basarsi sul superamento del limite differenziale di immissione sonora. Soprattutto quando il comune è sprovvisto di zonizzazione acustica.

Il Tribunale regionale amministrativo dell'Emilia Romagna (Tar), infatti, ribadisce che in difetto di classificazione acustica sono applicabili solo i limiti assoluti. Non sono applicabili i limiti differenziali stabiliti dal legislatore italiano (ossia quelli determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e di quello residuo) che sono direttamente legati alla destinazione d'uso del territorio (zonizzazione).

Di conseguenza il Tar annulla l'ordinanza del Comune di Piacenza che ha ingiunto al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cessare entro le ore ventiquattro la produzione e riproduzione di qualsiasi forma musicale sia all'interno che all'esterno del locale nonché l'utilizzo delle aree esterne al locale. E lo ha fatto basandosi sui rilievi fonometrici effettuati dall'Arpa presso l'abitazione sovrastante il locale. L'Arpa però ha accertato il superamento del limite di immissione differenziale consentito dalla legge.

E' la legge del 1995 che prevede i valori limite di emissione e immissione in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d'uso. Ed è la stessa legge che distingue i limiti in assoluti (ossia determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento) e differenziali (che sono il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l'esclusione della specifica sorgente disturbativa).

Non a caso il territorio comunale dovrebbe essere diviso in zone acustiche (competenza del Comune) in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi.
E' invece il decreto attuativo (dpcm 14 novembre 1997) che da attuazione alla legge e che ha previsto limiti diversi a seconda della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e appunto, della destinazione d'uso della zona (definisce sei classi di destinazione d'uso e per le sei zone definisce diversi valori limite). Appare, quindi, difficile poter pensare di applicare il valore limite di immissione differenziale quando manca la zonizzazione acustica.

Comunque nelle more della classificazione del territorio comunale sono operativi i limiti assoluti di rumorosità ma non anche quelli differenziali, e ciò in ragione dell'univoca formulazione del decreto del 1997 dove se si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio (di cui all'art. 6 del decreto del 1991) sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo ai limiti assoluti.

Torna all'archivio