[03/02/2012] News

Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti devono essere adottate "su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali

Il divieto del sindaco di effettuare lo smaltimento presso una discarica dei rifiuti solidi urbani (rsu) provenienti da alcuni comuni, al fine di ovviare al pericolo di anticipato esaurimento delle potenzialità della discarica è illegittimo se assunto senza gli specifici pareri.
Perché le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate "su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali".

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Sicilia (Tar) a proposito della questione riguardante la discarica di Cava dei Modicani e il Comune di Ragusa. E in particolare il fatto che il Comune ha vietato lo smaltimento dei rsu provenienti da Comuni diversi da Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Ragusa nella discarica di Cava dei Modicani.

Un divieto espresso tramite un'ordinanza contingibile e urgente. Un'ordinanza emanata al fine di ovviare a una presunta emergenza ambientale suscettibile di derivare dall'anticipato esaurimento delle potenzialità della discarica di ricevere i rifiuti per effetto del conferimento da parte di altri comuni dell'ambito territoriale provinciale.

Un'ordinanza, però, che manca della menzione circa la previa espressione e acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali del divieto ad una parte dei comuni di utilizzo della discarica.

Secondo il legislatore italiano (e nello specifico secondo l'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006) qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Tali ordinanze, però, devono essere adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
Ebbene, nel caso in questione

 

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