
[24/02/2012] News
Dato che gli Stati membri possano elaborare e attuare un piano nazionale transitorio relativo a determinati impianti di combustione e a determinati inquinanti, l'Ue detta le relative norme di esecuzione. Con decisione di esecuzione della Commissione europea - pubblica sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi - l'Ue indica gli impianti di combustione da includere nei piani, individua il loro contenuto e fissa i massimali di emissione dei piani nazionali transitori. Piani che potranno essere attuati - e anche modificati - dagli Stati solo dopo l'approvazione della Commissione.
Tutto ciò è stabilito in conformità della direttiva del 2010 (la direttiva numero 75) relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Essa prevede che nel periodo dal primo gennaio 2016 al 30 giugno 2020 gli Stati membri possono elaborare e attuare un piano nazionale transitorio relativo agli impianti di combustione. In particolare per gli impianti che hanno ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003. Per ogni impianto di combustione il piano riguarda le emissioni di uno o più inquinanti - nello specifico ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri - mentre per le turbine a gas il piano contempla solo le emissioni di ossido di azoto.
La direttiva del 2010 stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. E fissa norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e a impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'UE, dunque - nel rispetto del principio "chi inquina paga" e del principio della prevenzione dell'inquinamento - definisce un quadro generale che disciplina le principali attività industriali intervenendo alla fonte, garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l'attività industriale.
Un quadro generale che, comunque, cercando di assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria come nell'acqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, all'efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti. Perché approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso.