
[12/04/2012] News
In tema di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, esiste una sanatoria generalizzata e automatica per tutte le denunce d'inizio attività (Dia) presentate nella vigenza di leggi regionali recanti soglie di potenza superiori rispetto a quelle espresse dalle disposizioni nazionali (tabella A del dlgs 387 del 2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"). Ma la salvezza degli effetti delle denunce è condizionata dalla presenza di due elementi: dalla circostanza che l'impianto sia stato ultimato; e che sia stato messo in esercizio entro un termine ben preciso.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) - con sentenza 6 aprile 2012, n. 689 - in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di KW 999,8 in agro di Bitonto.
La società interessata alla realizzazione ha presentato la Dia sulla base della legge regionale Puglia dichiarata successivamente incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte in cui consentiva la realizzazione mediante Dia degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale superiore, fino a 1 MW, a quelle previste dal legislatore nazionale.
Un anno dopo la società ha richiesto all'ufficio tecnico comunale il rilascio di attestazione inerente la validità del titolo abilitativo. Ma il Comune, richiamandosi alla pronuncia della Consulta e al decreto del 2010 (il numero 105 convertito in legge 13 agosto 2010 n. 129) sulle misure urgenti in materia di energia ha risposto che la Dia in questione non poteva ritenersi produttiva di effetti "non essendo l'impianto entrato in esercizio entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge".
Il decreto del 2010 contiene principalmente provvedimenti riguardanti interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, che rivestono carattere strategico nazionale, nonché riguardanti l'avvio dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.
E nello specifico prevede espressamente una sanatoria generale per tutti quegli operatori i quali, affidandosi a normative regionali più favorevoli nelle soglie rispetto a quella statale, hanno avviato la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica sulla base del regime di Dia.
La salvezza degli effetti delle denunce è, però, condizionata alla circostanza che l'impianto sia stato non solo ultimato, ma anche messo in esercizio entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011), così da salvaguardare le sole situazioni nelle quali sia più forte la necessità di tutelare l'affidamento degli investitori circa la legittimità delle procedure semplificate, tenendo conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell'impianto.