[27/04/2012] News

Le acque utilizzate per scopi geotermici possono essere assimilate alle acque reflue domestiche

La Regione può assimilare alle acque reflue domestiche le acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici. Lo afferma la Corte costituzionale - con sentenza 20 aprile 2012, n.100 - che dichiara "inammissibile la questione di legittimità costituzionale" promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia "Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche".

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle attività estrattive e delle risorse geotermiche, afferendo necessariamente alla tutela dell'ambiente, sarebbe di competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione). E dunque non rientrerebbe nelle competenze della Regione.

Ma secondo la Corte la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, che, nell'individuare i criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque, espressamente prevede che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano "caratteristiche qualitative a esse equivalenti".

Così la legge regionale del Friuli ha equiparato (facoltà espressamente prevista dalla norma statale) ai fini della disciplina degli scarichi, le acque utilizzate per scopi geotermici - che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici - alle acque reflue domestiche. Anche perché non è irragionevole ritenere che tale tipologia di acque presenti caratteristiche equivalenti a quella delle acque reflue domestiche.

A ulteriore riprova della equivalenza di questo tipo di acque con quelle domestiche il d.lgs. n. 152 del 2006 (l'art. 104), nel vietare lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, prevede che possano essere escluse dal divieto, dopo indagine preventiva , anche le acque utilizzate per scopi geotermici.

Lo stesso legislatore statale, dunque, esclude che le acque utilizzate per scopi geotermici presentino rischi di natura ambientale e addirittura giunge a prevedere che le stesse possano, "dopo indagine preventiva", essere reimmesse direttamente in falda.

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