[09/05/2012] News

Consumo energetico: nuova etichetta per l'asciugabiancheria domestico

L'asciugabiancheria per uso domestico avrà una nuova etichetta per indicare il consumo d'energia. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il regolamento che integra la direttiva del 2010 (la numero 30 sull'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti) e che abroga quella del 95 (la numero 13) che stabilisce le modalità per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico.

Il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica secondo l'Ue è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle asciugabiancheria per uso domestico.

Dunque l'Ue stabilisce nuove disposizioni al fine di garantire che l'etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica delle asciugabiancheria per uso domestico. E le stabilisce cercando di contribuire ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie efficienti dal punto di vista energetico.

Quindi le informazioni riportate sull'etichetta dovranno essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione.

Il regolamento inoltre specifica una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta delle asciugabiancheria per uso domestico, comprese quelle a gas. Indica le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto e indica i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali di tali apparecchi.

Naturalmente le disposizioni contenute nel regolamento saranno riviste alla luce dei progressi tecnologici.

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