[31/05/2012] News

La Vas e le varianti urbanistiche

Non va sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (Vas) lo strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine. E che quindi non producono nuovi impatti ambientali.

Lo ribadisce il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia (Tar) - con sentenza di 10 maggio 2012, n. 169 - in riferimento alla scelta relativa all'infrastruttura stradale denominata "variante sud di Dignano"; nello specifico, alla scelta del comune di Dignano di apportare una modifica al Piano regolatore generale comunale (Prgc) senza sottoporlo a Vas. Scelta motivata dal fatto che la futura viabilità risulta essere già stata sottoposta a Vas da un piano sovraordinato - dato che l'opera viaria nel suo complesso (comprensiva della Variante Sud di Dignano) è stata sottoposta a procedura Vas all'interno del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica - sottolineando come l'alternativa di non realizzare l'opera (alternativa zero) comporti una diminuzione dell'aspetto relativo alla sicurezza stradale. E giustificando la propria scelta (di non sottoporre a Vas la variante) sulla base della mancanza di effetti significativi sull'ambiente, «trattandosi di lievi rettifiche a perimetrazioni di vincoli esistenti, che già individuano opere pubbliche» la cui attuazione «non genererà effetti sull'ambiente diversi da quelli generati dall'attuazione del Prgc senza la variante».

La Vas è quella valutazione ambientale che si applica ai piani e ai programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. Piani e programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a Via.

La Vas ha, quindi, la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e ha la finalità di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi "assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

Ma per le modifiche minori dei piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che producano impatti significativi sull'ambiente in base a specifici criteri e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

La verifica di assoggettabilità a Vas ovvero la Vas relativa a modifiche a piani e programmi o a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

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