[01/06/2012] News toscana

Vas e piani attuativi, dopo la sentenza la Toscana deve riflettere

La notizia riportata da Eleonora Santucci in merito alla non necessità di sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica (Vas) lo strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine (in relazione ad un recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia (Tar) - sentenza 10 maggio 2012, n. 169), apre il campo ad una riflessione che il legislatore regionale sembra aver svolto, almeno in Toscana, in modo parziale.

Infatti con le successive riforme della LRT 10/2010 la Regione Toscana è pervenuta alla decisione di non sottoporre a VAS i piani attuativi quando non comportino variante (sostanziale?) al regolamento urbanistico. Ma niente si dice in merito al regolamento urbanistico quando sia stato sottoposto a VAS il Piano Strutturale.

Ed invece forse sarebbe il caso, almeno per due motivi: il primo per logica ed economicità dei procedimenti (anche solo finanziaria), il secondo perché sostanzialmente il R.U. è strumento attuativo del piano strategico, appunto il P.S. e quindi dettaglia quest'ultimo ma non può variarlo; il terzo perché, anche in assenza di una generale individuazione dei temi oggetto di valutazione del R.U., si rischia di scontare genericità, oppure di sconfinare quasi a livello di valutazione d'impatto ambientale - VIA.

Senza dimenticare che l'individuazione dei soggetti, protagonisti ed indipendenti tra loro, del procedimento: soggetto proponente, soggetto competente, soggetto procedente, soprattutto nelle piccole realtà amministrative sono una realtà quasi impossibile da concretizzare, ovvero sono un problema a cui magari si potrebbe rimediare se mai la politica sarà in grado di fare serie riforme, affidando ad ogni livello amministrativo specifiche competenze invece che di generica diffusa possibilità di occuparsi di tutto e, purtroppo, con scarsa efficacia.

E' pur vero però che si dispone del procedimento di verifica di assoggettabilità, cioè della possibilità di escludere, motivatamente, una variante, un progetto, un programma, dalla procedura di VAS, ma è altrettanto vero che in assenza di una seppure minima e generale codificazione di cosa assuma rilievo ad un determinato livello di pianificazione, si rischiano interpretazioni divergenti anche nel rapporto tra enti, possibili stumentalizzazioni.

Nessuno ovviamente ha intenzione di aggirare la VAS, ma lo strumento ha una sua utilità se è ben inquadrato, per contenuti e modalità di esecuzione nel procedimento, altrimenti appare un sovraccarico e come tale additato quale ulteriore balzello, complicazione. Tutto ciò senza considerare che nella vaghezza le strumentalizzazioni interessate possono annidarsi con facilità e magari anche con buona possibilità di non apparire tali.

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