[19/06/2012] News

Trasporto aereo e scambio quote emissioni: il Tar conferma che a decidere sia l'Ue

I meccanismi per l'assegnazione agli operatori di trasporto aereo dei quantitativi utilizzabili annualmente di gas ad effetto serra, mediante cessione di quote gratuite e di quote a pagamento con vendita all'asta, sono definiti dall'Ue. La normativa nazionale rappresenta un modello di recepimento delle disposizioni europee. Tanto che le autorità nazionali hanno compiti di "mera esecuzione privi di valutazioni discrezionali".

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar) - con sentenza 12 giugno 2012, n. 5335 - in riferimento alla questione sollevata dall'Alitalia Compagnia Area Italiana s.p.a..
La Compagnia nazionale ha intimato al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto a definire i meccanismi di assegnazione a titolo gratuito delle quote di trasporto aereo e scambio quote emissioni. Definirli tenendo conto della quantità di CO2 effettivamente emessa da ciascun operatore nell'anno di riferimento, nonché a definire misure che garantiscano l'utilizzo per attività di ricerca tecnologica e per investimenti volti a ridurre il livello di emissioni di gas serra dei proventi ricavati dalla vendita all'asta delle quote di gas serra non attribuite a titolo gratuito.

Secondo la società, inoltre, il sistema in uso per l'assegnazione delle quote gratuite di gas serra è discriminatorio per le compagnie che operano in prevalenza sul territorio nazionale, perché favorisce gli operatori che hanno maggior carico di merci e passeggeri e maggior chilometraggio di volo (e, quindi, coloro che operano prevalentemente su percorsi internazionali e intercontinentali).
La direttiva del 2003 (la numero 87) ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità allo scopo di ridurre l'influenza di tali emissioni sul clima. Successivamente (con direttiva 2008/101/CE) ha incluso in tale sistema anche le attività di trasporto aereo.

La direttiva prevede che, per ciascun periodo di cinque anni, ciascuno Stato membro elabori un pna (piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra) che determina la quantità totale di quote che intende assegnare per il periodo considerato e le modalità di tale assegnazione. Il pna è poi pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.

Pertanto, gli Stati membri dispongono di un certo margine di manovra nella trasposizione della direttiva e, quindi, nella scelta delle misure che giudicano più adatte a conseguire l'obiettivo da essa prescritto. Ma comunque devono rispettare gli obiettivi e le disposizioni europee.

I principi preposti all'assegnazione delle quote di combustibile con emissioni di gas serra contemperano le esigenze di tutela ambientale - imitando l'emissione dei gas alle quote assegnate - e le esigenze del commercio e delle attività economiche in genere - favorendo nell'assegnazione gratuita i trasporti aerei a lunga percorrenza. Nonostante ciò non sembrano né porre logiche sanzionatorie con il penalizzare gli operatori che hanno avuto maggiori emissioni di gas nel corso degli anni, né sembrano rispondere a obiettivi di discriminazione ingiustificata rispetto alle compagnie che operano in prevalenza sul territorio nazionale.

Il modello prescelto, però, sembra inquadrabile in una logica di politica economica volta ad avvantaggiare gli operatori aerei che effettuano voli su lunghe percorrenze, allo scopo di favorire gli scambi commerciali internazionali e il turismo.

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