
[05/07/2012] News toscana
La legge regionale della toscana 41 del 2011 è stata dichiarata incostituzionale (con sentenza della Corte Costituzionale degli ultimi giorni del mese scorso) perché attribuisce funzioni relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (assegnate dallo Stato alle Regioni), ad autorità di diverso livello amministrativo e perché estende la nozione di acque superficiali oltre i limiti fissati dal legislatore nazionale.
La legge regionale prevede che sia la Comunità d'ambito (organismo al quale ne è subentrato, per effetto di una modifica normativa, un altro "autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani") che ricomprende il territorio di competenza dell'Autorità marittima, a provvedere all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di convenzione con la Autorità marittima per il rimborso delle spese sostenute. E in tal modo, il legislatore regionale ha, per implicito, individuato in relazione a tale funzione una nuova competenza della Autorità marittima, struttura pacificamente appartenente alla organizzazione dello Stato.
Però il legislatore nazionale (nel dettare, all'articolo 5 del D.lgs. 82/2003, la disciplina relativa ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico), ha previsto che le funzioni relative all'affidamento del servizio di gestione di tale tipo di rifiuti siano allocate presso le singole Regioni dove sono ubicati i porti. E tale disciplina - così come è stato già affermato dalla questa Corte Costituzionale - è inderogabile da parte della legislazione regionale. Per cui, non è possibile attribuirla ad un diverso livello amministrativo. Così come non è possibile attribuire nuovi compiti all'Autorità marittima, perché il tal modo verrebbe modificato l'assetto delle competenze delineato sul punto dalla legge dello Stato (che attribuisce il compito di curare le procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei rifiuti del carico alla Regione).
Del resto la Carta Costituzionale (articolo 117, secondo comma, lettera g) riserva al legislatore nazionale la potestà normativa sull'organizzazione amministrativa dello Stato, ambito nel quale è evidentemente compresa l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali fra i vari organismi statali. Così come riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
È evidente che, nell'estendere la nozione di acque superficiali, quale delineata dal legislatore statale, non solo al più specifico concetto di "corpo idrico superficiale", ma a tutta la fascia limitrofa al corpo idrico, entro il limite di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, il legislatore toscano ha esteso, al di là dell'ambito oggettivo fissato dal legislatore statale, il regime esonerativo per le sole acque superficiali.
Il D.lgs. n. 152 del 2006, prevede, in assenza di pericolosità dei sedimenti, l'inapplicabilità della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, ai sedimenti spostati all'interno di acque superficiali onde procedere alle opere di regimazione delle acque medesime. Ed è lo stesso decreto che fornisce una definizione puntuale della nozione di acque superficiali.