[06/07/2012] News

Emissioni in atmosfera, la Provincia può abbassare i limiti di legge

Nel provvedimento autorizzativo, in mancanza di Piani regionali per il risanamento della qualità dell'aria, la Provincia può fissare valori limite di emissione in atmosfera più restrittivi di quelli stabiliti dalla normativa statale di settore. Lo afferma il Tribunale amministrativo del Piemonte - con sentenza degli ultimi giorni del mese scorso - a proposito della questione riguardante una società titolare (nel Comune di Carbonara Scrivia) di un deposito per la miscelazione di prodotti energetici.

La società proponente ha ottenuto dalla Provincia di Alessandria l'autorizzazione unica (di cui all'art. 12 D. Lgs. 387/2003) a installare e gestire un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (olii vegetali) della potenza elettrica di 998 Kwe. Un'autorizzazione che, però, fissa i limiti di emissione espressi in mg/nm3 al 6 % di tenore di ossigeno (polveri totali 15; NOX 250; CO 150; COV 100; HCL 9; HF 1,5; NH3 25) e che detta ulteriori prescrizioni con riguardo tra l'altro a tempi e modalità delle operazioni di manutenzione parziale e totale.

La società, dunque, ha contestato sia la stessa sussistenza del potere dell'amministrazione pubblica di fissare limiti di emissione più restrittivi di quelli legali, sia, in subordine, la concreta quantificazione dei predetti limiti, denunciandone il carattere immotivato, illogico e discriminatorio.

Il dlgs del 2006 (il così detto Codice ambientale parte quinta) che prevede le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, però, parla chiaro. Nel codice è infatti prevista una serie di norme che ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applicano agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera. Una serie di disposizioni che stabiliscono i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Ed è proprio il codice a prevedere il potere dell'amministrazione di stabilire "appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I (riguardante i valori di emissioni e prescrizioni), II (riguardante i grandi impianti di combustione) e III (riguardante le emissione di composti organici volatili) e V (riguardante le polveri e sostanze organiche liquide) alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria

L'esercizio di tale potere non presuppone l'esistenza di Piani regionali per il risanamento della qualità dell'aria, pur dovendo fondarsi su ragioni connesse alla tutela della qualità dell'aria.

Torna all'archivio