[18/07/2012] News

Abbandono dei rifiuti sul territorio demaniale: chi deve rimuoverli?

L'ordine emanato dal sindaco di bonifica dell'area inquinata presuppone l'accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all'autore dell'abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull'area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell'illecito. E una volta identificato il colpevole o i colpevoli la responsabilità può essere ravvisa tutte le volte in cui vi sia un comportamento negligente (da verificare caso per caso) che può anche consistere in un fatto omissivo (per esempio, l'omessa predisposizione delle dovute cautele atte ad evitare il danno).

Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) - con sentenza 12 luglio 2012, n. 1255 - che si pronuncia sulla questione riguardante il comune di Castellaneta e l'Agenzia del demanio.

L'area interessata dallo sversamento dei rifiuti risulta, però, solo parzialmente intestata al demanio dello Stato che non ha però la gestione della stessa. Perché l'intero canale scolante del bacino Mezzana Orientale, con le relative pertinenze fa parte dello schema idrico è gestito dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.

Nella specie, l'area pur essendo di proprietà del demanio è soggetta alla gestione e manutenzione del Consorzio di Bonifica.

Il R.D. 368/1904 recante norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, attribuisce al Consorzio specifiche competenze in proposito. Il Consorzio è responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere concesse oltre che titolare della competenza specifica relativa all' "esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o comunque  alla manutenzione ed esercizio" delle stesse. E, dunque sarà il Consorzio - fra l'altro titolare di un diritto personale di godimento sulle aree a dover procedere alla rimozione dei rifiuti.

Il tutto esclude che a carico dell'Agenzia del demanio possa ravvisarsi l'elemento della colpa, in quanto la corretta gestione, manutenzione e conservazione dell'area pertinente il canale scolante del bacino Mezzana Orientale è di competenza del consorzio.

Né è possibile imputare all'Agenzia del demanio l'obbligo di dover predisporre un servizio di vigilanza notturno e diurno al fine di scongiurare l'evento poi verificatosi, dato che si tratta di un impegno che va ben oltre i canoni della diligenza media che l'ordinamento pone alla base della nozione di colpa generica prevista del così detto Codice ambientale (nello specifico art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006).

Secondo il Codice ambientale, in tema di abbandono dei rifiuti qualora l'autore materiale della violazione non sia identificato, al fine di individuare il soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, è necessario procedere al duplice accertamento della titolarità dell'area e dell'imputabilità della violazione per dolo o colpa al proprietario o a colui che risulta titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa.

In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità per colpa si ha tutte le volte in cui vi sia un comportamento negligente da parte del soggetto ritenuto responsabile, che può anche identificarsi in un fatto omissivo. Però, l'obbligo di diligenza deve essere valutato secondo specifici criteri con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.

Inoltre, l'idoneità delle cautele adottate dal soggetto proprietario o utilizzatore del bene va valutata in concreto, tenendo conto di una serie di circostanze.

 

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