[24/07/2012] News

Rifusione della direttiva Raee

Alla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), "devono essere apportate diverse modifiche sostanziali". Dunque, per motivi di chiarezza, l'Ue provvede alla rifusione della direttiva. E lo fa con un nuovo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.

Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sebbene le disposizioni sull'ecoprogettazione abbiano contribuito in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose contenute nelle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), sostanze pericolose come il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (Pcb) e le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno presenti nei Raee ancora per molti anni. La presenza di componenti pericolose nelle Aee solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti. A ciò si aggiunge il fatto che i Raee non sono sufficientemente riciclati e che il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose.

La nuova direttiva, dunque, integra la normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, (direttiva 2008/98). In particolare fa riferimento alle definizioni utilizzate nella direttiva sui rifiuti, comprese le definizioni di rifiuto, di operazioni generali di gestione dei rifiuti e di raccolta che comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento dei rifiuti.

Tiene, inoltre, presente la direttiva che istituisce un quadro per l'elaborazione di requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e consente l'adozione di requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile di tali prodotti (2009/125/) dato che potrebbero rientrare anche nell'ambito di applicazione della presente direttiva. E con riferimento alla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2002/95/) prevede che le sostanze vietate vengano sostituite in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che rientrano nell'ambito di applicazione.

Un campo di applicazione ampliato al fine di includervi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, usate dai consumatori e le Aee a uso professionale. Non include però gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti, e che sono idonee a svolgere la propria funzione anche dove non siano parti di detti impianti, vengono fatte rientrare nell'ambito di applicazione. Ciò riguarda, ad esempio, le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici.

La direttiva cerca di contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite la prevenzione della produzione di Raee e attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire, contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle Aee, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei Raee. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei Raee ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali sono stabiliti a livello di Unione. Nella nuova direttiva, dunque è introdotta la responsabilità del produttore. Questo tipo di responsabilità è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di Aee che tengano pienamente in considerazione e ne facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio.

Vengono definiti, inoltre tassi di raccolta più ambiziosi che si basano sul volume di Raee prodotto, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita dei prodotti negli Stati membri, dei mercati non ancora saturi e delle Aee con lunghi cicli di utilizzazione. Pertanto, nel prossimo futuro dovrebbe essere elaborata una metodologia per calcolare i tassi di raccolta dei Raee prodotti. Secondo le attuali stime un tasso di raccolta di Raee prodotti dell'85 % è globalmente equivalente a un tasso di raccolta del 65 % del peso medio di Aee immesse nel mercato nei tre anni precedenti.

In particolare, dal 2016 il tasso minimo di raccolta dovrebbe essere pari al 45 % calcolato sulla base del peso totale di Raee raccolti conformemente in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle Aee immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono a che il volume di Raee raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019. Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno sarà pari al 65 % del peso medio delle Aee immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei Raee prodotti nel territorio di tale Stato membro.

Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di Raee provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di Raee quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.

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