
[28/08/2012] News
Varato il piano che specifica le modalità di applicazione delle procedure di gestione della congestione
La congestione contrattuale nelle reti di trasporto del gas all'interno dell'Unione rimane un ostacolo allo sviluppo di un mercato interno efficiente nel settore del gas. Per questo l'Ue ha variato gli orientamenti sulle modalità di applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi la decisione della commissione Ue che modifica il regolamento sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (in particola l'allegato I del regolamento 715/2009).
Il regolamento del 2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Poiché la duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica ed efficiente, la concorrenza nei mercati del gas naturale è stimolata dall'accesso da parte di terzi, per cui l'infrastruttura è aperta a tutti i fornitori in modo trasparente.
Ma, le frequenti congestioni contrattuali in cui gli utenti della rete non sono in grado di accedere ai sistemi di trasporto del gas nonostante la disponibilità fisica della capacità, rappresentano un ostacolo sulla strada verso il completamento del mercato interno dell'energia. E ciò lo ha dimostrato l'esperienza nonostante l'applicazione di alcuni principi di gestione delle congestioni.
Quindi, l'Ue propone nuovi orientamenti che cercano di rispecchiare le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas. I controlli e le analisi sull'attuazione di tali orientamenti sono affidati all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Ma è necessario che i gestori dei sistemi di trasporto pubblichino le informazioni volte a individuare l'incidenza dei casi di congestione contrattuale in un formato di facile utilizzo. Così come è necessario che le autorità di regolamentazione nazionali si facciano garanti del rispetto di tali orientamenti.
In caso di congestione contrattuale si dovrebbe ricorrere a procedure di gestione della congestione volte a porre rimedio a tali eventi facendo convergere nuovamente la capacità non utilizzata verso il mercato, in modo da riassegnarla nel quadro delle procedure di assegnazione regolari.
Nei punti di interconnessione in cui si verifica frequentemente una congestione fisica, spesso le procedure di congestione contrattuale possono rivelarsi inefficaci. In tali casi la soluzione dovrebbe essere cercata sul fronte della pianificazione di rete e dell'investimento.
Al fine di garantire che le procedure di gestione della congestione siano applicate nel modo più efficace in tutti i punti di interconnessione e allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile in tutti i sistemi di entrate-uscite adiacenti è di grande importanza che si instauri una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e i gestori dei sistemi di trasporto dei diversi Stati membri e all'interno degli stessi Stati membri. In particolare, è opportuno che le autorità di regolamentazione nazionale e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione degli orientamenti in oggetto. Tanto che l'Agenzia e le autorità di regolamentazione nazionali dovranno garantire che in tutta l'Unione siano attuate le procedure più efficaci di gestione della congestione presso i punti di entrate-uscite applicabili.
Inoltre, considerando che i gestori dei sistemi di trasporto dispongono di informazioni dettagliate sullo sfruttamento materiale del sistema e che sono nella posizione migliore per valutare i futuri flussi, è opportuno che essi possano determinare la capacità supplementare da erogare oltre alla capacità tecnica calcolata. La decisione di offrire maggiore capacità continua rispetto a quella tecnicamente disponibile in considerazione di scenari di flussi e della capacità contrattuale espone i gestori dei sistemi di trasporto a un rischio che occorre ricompensare. Ai fini della determinazione degli introiti dei gestori dei sistemi di trasporto, è però importante che tale capacità supplementare sia allocata solo se tutta la capacità rimanente, compresa la capacità risultante dall'applicazione di altre procedure di gestione della congestione, è stata assegnata. E occorre che i gestori dei sistemi di trasporto collaborino strettamente per determinare la capacità tecnica. Al fine di prevenire una potenziale congestione fisica, è opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto applichino le misure più efficienti sotto il profilo dei costi, prevedendo il ricorso al riacquisto di capacità o adottando altre misure di natura tecnica o commerciale.