[31/08/2012] News

Scambio quote di emissioni dei gas a effetto serra: la Germania designa una propria piattaforma d'asta

Il regolamento del 2010 riguarda i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote

La Germania ha designato una propria piattaforma d'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Non parteciperà all'azione comune. Per cui l'Ue modifica il regolamento 1031/2010 registrando una piattaforma d'asta destinata ad essere designata dalla Germania (il regolamento in questione è  pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi).

Il regolamento del 2010 riguarda i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87). Consente agli Stati membri che non partecipano all'azione comune di designare una piattaforma propria per la vendita all'asta della loro parte del volume di quote. La designazione di tali piattaforme è comunque subordinata alla loro registrazione. Dunque sullo scenario europeo possono esiste due tipi di piattaforme per vendita all'asta delle quote di emissioni: quella comune e quelle designata dal singolo Stato.

La piattaforma comune per la gestione delle aste, è stata valutato dalla maggioranza degli Stati membri e dalla Commissione come lo strumento più idoneo a conseguire gli obiettivi generali. Tale soluzione consente di prevenire le distorsioni del mercato interno, garantisce la massima efficienza economica possibile e permette di assegnare le quote tramite aste sulla base di condizioni completamente armonizzate all'interno dell'Unione. Per di più, la possibilità di gestire le aste tramite una piattaforma comune rafforza nel modo più efficace il segnale trasmesso dal prezzo del carbonio, affinché gli operatori economici possano decidere gli investimenti richiesti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al minor costo possibile.

Un'infrastruttura d'asta comune è un elemento particolarmente importante per garantire un accesso equo alle piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote di emissioni nonché agli emettitori di entità ridotta. Le spese che dovrebbero sostenere per familiarizzarsi, registrarsi e partecipare a più di una piattaforma sarebbero particolarmente onerose per questo tipo di imprese. Una piattaforma comune favorisce la più ampia partecipazione di imprese provenienti da tutta l'Unione e attenua pertanto il rischio che i partecipanti turbino le aste utilizzandole come strumento di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abuso di mercato.

Il regolamento consente, però anche la designazione da parte del singolo Stato di una propria piattaforma d'asta. E lo prevede per attenuare il rischio che si riduca la concorrenza sul mercato del carbonio. Comunque, tale possibilità, non consente l'armonizzazione totale del procedimento e pertanto le disposizioni istituite devono essere riesaminate entro un periodo iniziale di cinque anni e previa consultazione dei soggetti interessati, al fine di apportarvi le modifiche ritenute necessarie alla luce dell'esperienza acquisita.

Nel marzo 2012 la Germania ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare European Energy Exchange AG (in appresso "Eex") quale piattaforma d'asta. Ha presentato la notifica al Comitato sui cambiamenti climatici. E ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta notifica.

L'Ue ha dichiarato la proposta di Eex compatibile con le esigenze del regolamento e coerente con gli obiettivi europei.

La registrazione di Eex quale piattaforma d'asta è comunque subordinata all'obbligo per Eex di consentire che potenziali offerenti partecipino alle aste senza dover diventare membri o partecipanti del mercato secondario organizzato da Eex o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla stessa o da terzi. Questo perché il regolamento prevede che una piattaforma d'asta non deve valersi abusivamente del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza.

Inoltre una piattaforma d'asta ha l'obbligo di richiedere il parere del sorvegliante d'asta in merito alla metodologia. Qualora il sorvegliante d'asta non sia stato designato prima dell'inizio dell'asta di cui trattasi, è opportuno autorizzare la piattaforma d'asta a procedere senza disporre del suo parere.

 

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