
[04/09/2012] News
La mera vicinanza di un fondo a una discarica o a un impianto di trattamento di rifiuti non legittima di per sé il proprietario del fondo vicino a insorgere contro il provvedimento o l'autorizzazione dell'opera, perché è necessaria la prova del danno che il proprietario subisce dall'opera.
Un danno che potrebbe essere connesso al fatto che la localizzazione dell'impianto riduca il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o al fatto che le prescrizioni dettate dall'Autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze, od anche all'incremento del traffico veicolare.
Così come il mero scopo associativo non legittima di per sé l'associazione locale a protezione ambientale a richiedere l'annullamento di atti illegittimi. Perché le associazioni devono essere munite di determinate caratteristiche. La giurisprudenza richiede che le associazioni locali perseguano statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale, e posseggano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene che si assume leso.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo dell'Umbria (Tar) - con sentenza 28 agosto 2012, n. 334 - a proposito della realizzazione del biodigestore a Giove nella località di Renari. Un impianto di cogenerazione ad alto rendimento da digestione anaerobica alimentato da scarti di agricoltura (detto "biodigestore"), contestato dall'associazione "Amici della Terra-Club della Teverina", dai residenti e proprietari di terreni situati nelle immediate vicinanze del sito.
Ma secondo il Tar il nuovo impianto non appare in grado di determinare un deterioramento ambientale (e, conseguentemente, un significativo deprezzamento di valore economico) dell'area in misura non proporzionata alla vocazione urbanistica della stessa. E l'associazione locale non ha i requisiti per riconoscergli autonoma legittimazione.
In materia di legittimazione all'impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'interesse sostanziale del singolo cittadino non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni. Ossia l'immediata vicinanza all'impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo; l'inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell'intervento; la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell'impianto non siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze dell'impianto. E la dimostrazione dell'esistenza del danno che il soggetto subisce nella sua sfera giuridica a causa del provvedimento di approvazione.
Per quanto riguarda le associazioni la giurisprudenza prevalente, formatasi in tema, ritiene che l'associazione ambientale locale sia priva di legittimazione attiva, perché carente del riconoscimento ministeriale. Più precisamente, si afferma che la speciale legittimazione delle associazioni a protezione ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi riguardi l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di un provvedimento a efficacia territorialmente limitata. In altri termini, o l'articolazione costituisce un soggetto a sé stante, oppure rappresenta un'articolazione territoriale dell'associazione, e in quanto tale il presidente del club o comitato locale non ha la rappresentanza dell'associazione nazionale. Neppure la previsione statutaria può assegnare ad articolazioni interne dell'ente associativo la contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo all'ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale; ciò in quanto lo statuto non può conferire una legittimazione che la legge non ha previsto.
Il carattere nazionale o ultra regionale dell'associazione costituisce dunque al tempo stesso presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale.
Su tale questione però alcune pronunce affermano che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, legittimazione a impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente anche ad associazioni a carattere locale, che perseguano, conformemente al loro statuto, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale, avendo altresì un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza riconducibile alla zona ove si colloca il bene a fruizione collettiva che si asserisce leso (Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7907).