 
					
				[11/09/2012] News
In base ad un sentenza della Corte di Giustizia europea la deviazione del corso di un fiume può 
essere ammessa, in linea di principio, se ci sono motivazioni di rilevante interesse pubblico come 
quelle per fini idropotabili o irrigui. Tuttavia nel caso di Siti di importanza comunitaria, qualora non 
intervengano adeguate misure di compensazione il progetto può anche essere stoppato.
Il 
caso da cui è scaturita la sentenza riguarda un progetto dell'amministrazione greca (in essere da più 
di vent'anni) che prevede la deviazione parziale dell'Acheloo, un fiume della Grecia occidentale, 
verso il fiume Pineo, nell'est del paese, e lo sfruttamento del corso superiore di detto fiume in vista 
della costruzione di alcune dighe. L'Acheloo, è un fiume lungo 220 chilometri e largo quasi 90 metri, 
che sfocia in  mare nel Golfo di Patrasso. Si tratta di uno dei più grandi bacini idrici del paese e 
costituisce un importantissimo ecosistema fluviale.
Il Pineo invece attraversa la pianura di 
Tessaglia e sfocia nel Golfo di Salonicco. L'obiettivo del progetto è quello di soddisfare i bisogni di 
irrigazione della Tessaglia, le esigenze di produzione di energia elettrica e di approvvigionamento di 
acqua di vari agglomerati urbani di quella regione. Si intuisce, al di là di quelle che possono essere 
le motivazioni per un simile progetto che realmente non conosciamo, come l'impatto sull'ecosistema 
fluviale, e sul territorio, circostante sia notevole anche dal punto di vista socio-economico.
Casi emblematici sono quelli della deviazione dei fiumi in Cina per rifornire d'acqua le città, 
irrigare coltivazioni intensive e produrre energia. Progetti che hanno devastato e assettato grandi 
territori. Per queste motivazioni, tornando alla Grecia, varie amministrazioni locali e alcune 
associazioni, agendo contro il ministero dell'Ambiente, hanno chiesto l'annullamento del progetto 
dinanzi al Consiglio di Stato che poi si è rivolto alla Corte di Giustizia per chiarire varie questioni 
riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione.
La Corte ha stabilito, che in linea di 
principio, la direttiva quadro sull'acqua e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale non 
impediscono il progetto ma un approfondimento deve essere fatto sulla direttiva habitat 
(Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche).
«L'elenco dei siti di importanza comunitaria (Sic) per la 
regione biogeografica mediterranea- spiegano dalla Corte- comprendente, per quanto riguarda la 
zona interessata, vari laghi e il delta del fiume Acheloo, ha acquisito i propri effetti prima 
dell'adozione della legge che ha approvato il progetto di parziale deviazione del fiume. Inoltre, nel 
momento in cui la Grecia ha incluso i siti in questione nella propria proposta di elenco di Sic, essi 
dovevano costituire l'oggetto di misure di salvaguardia idonee a tutelare il loro interesse ecologico a 
livello nazionale. Pertanto, la Grecia doveva, anche prima dell'entrata in vigore della decisione che 
ha stabilito l'elenco dei Sic, vietare gli interventi che rischiassero di compromettere seriamente le 
caratteristiche ecologiche dei siti suddetti». Quindi la procedura di valutazione deve garantire che il 
progetto venga autorizzato nella misura in cui esso non arreca danno all'integrità del sito.
Pertanto, la corte di Giustizia europea stabilisce che «un progetto di deviazione di acque non 
necessario alla conservazione di una zona di protezione speciale (Zps), ma idoneo ad avere 
incidenze significative su quest'ultima, non può essere autorizzato in assenza di dati attendibili e 
attuali relativi all'avifauna di questa zona. Inoltre, nel caso in cui un progetto debba essere realizzato 
per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica 
(malgrado le conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito, e in assenza di soluzioni 
alternative), la conoscenza di tale incidenza è indispensabile per bilanciare i suddetti motivi di 
interesse pubblico con i pregiudizi arrecati al sito, finalizzata a stabilire le misure compensative» 
necessarie per garantire la tutela della coerenza globale della rete di Natura 2000.
Quindi 
per giustificare la realizzazione di un progetto di deviazione di acque che reca pregiudizio all'integrità 
di un Sic ospitante un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono 
essere fatte valere soltanto considerazioni correlate alla salute delle persone e alle conseguenze 
positive di primaria importanza per l'ambiente.
L'approvvigionamento di acqua potabile 
potrebbe rientrare, in linea di principio, nel novero delle considerazioni correlate alla salute delle 
persone, meno palese è il discorso sull'irrigazione dato che è necessario dimostrare che abbia 
conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. Ogni singolo caso all'interno della 
cornice dettata dalla Giurisprudenza europea deve essere assoggettato ad una valutazione peculiare 
del giudice nazionale, ma la deviazione di un corso di un fiume naturale deve essere possibilmente 
evitata operando su soluzioni alternative per risolvere le criticità che si sono presentate, questo a 
nostro giudizio dovrebbe valere sempre e a maggior motivo in un'area protetta.