[04/10/2012] News toscana
				 
				Cave e agri marmiferi, revisione della LR 78/98: appello di Legambiente al presidente Rossi
 
				 
				 
				
								
				
				Egregio Presidente, è con soddisfazione che  apprendiamo dell'iter consiliare (avviato dalla Regione Toscana) per rivedere la  LR 78/98 sulle cave. Nel condividere la necessità di adeguare la LR 78/98 al  rinnovato impianto normativo comunitario, nazionale e regionale e l'opportunità  di semplificare le procedure amministrative, evidenziamo alcuni punti  qualificanti della proposta di legge, con particolare riferimento agli agri  marmiferi di Carrara e di Massa, di cui rammentiamo da subito la natura di  beni indisponibili del patrimonio comunale. Ecco di seguito i nostri  rilievi puntuali:
 -  Lodevole l'esplicito  riconoscimento che le leggi estensi sono decadute, come disposto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 488/95) ma, in pratica, non  attuato. Oggi, infatti, appigliandosi alla mancanza di esplicita  dichiarazione in tal senso nelle LR 78/98 e LR 104/95, le cave, che rivendicano  il titolo di beni estimati (recentemente proliferate in numero e superficie) non  pagano alcun canone di concessione e ne pretendono la perpetuità. Eppure il  Comune di Carrara si è pesantemente indebitato per decenni per realizzare la  strada dei marmi che, pur essendo ad uso esclusivo dei camion del marmo, è  interamente pagata dai cittadini: per la quale situazione, siamo giunti al  paradosso di una città che, anziché ricavare ricchezza dalle cave, spreme i  cittadini per finanziare chi da esse trae già lauti  guadagni.
 -  Condivisibile l'obbligo  di gara pubblica (asta) per l'assegnazione delle concessioni di  cava: è  una procedura che chiediamo da anni, anche in polemica col Comune di Carrara  che, allungando a 29 anni la durata delle concessioni e prevedendone il rinnovo  automatico, ha ripristinato di fatto la loro perpetuità (in violazione della  sentenza Corte Cost. 488/95). La gara pubblica, infatti, elemento cardine della  direttiva Bolkestein, è il sistema più efficace per individuare il valore di  mercato e, dunque, per stabilire il canone di concessione.
 -  Rilevante l'esercizio  dei poteri sostitutivi della Regione nel caso d'inadempienza dei  Comuni, anche per le autorizzazioni e concessioni. L'importanza di questa norma appare  chiara se si pensa che, a 17 anni dal Regolamento degli agri marmiferi,  il Comune di Carrara non ha ancora rilasciato le concessioni, mantenendo così  l'escavazione in una situazione di dubbia legittimità, autodisarmandosi nei  confronti degli imprenditori inadempienti (non può infatti revocare una  concessione che non ha mai dato) e mercanteggiando accordi tariffari con gli  imprenditori (anziché applicare il canone di legge), col risultato di un  imponente danno erariale. Analoghe considerazioni valgono sul piano ambientale:  basti pensare all'inerzia del Comune di Carrara nei confronti delle terre di  cava (trattasi di milioni di tonnellate) scaricate abusivamente sui versanti e  sulle scarpate delle vie d'arroccamento e alla mancata attuazione del recupero  ambientale delle aree estrattive.
 
  
 Nel chiedere la  massima vigilanza affinché questi principi qualificanti della pdl non  vengano vanificati o indeboliti, ciò nondimeno siamo a suggerire il  recepimento, nella proposta di legge, di ulteriori indicazioni migliorative,  quali:
 -  l'introduzione di forti  misure di tutela  dell'acquifero delle Apuane (da considerare "inviolabile" per il valore  intrinseco e strategico della risorsa idrica): ad es. mantenendo costantemente  pulite le superfici di cava, vietando depositi all'aperto di terre e marmettola  (da stoccare invece ed unicamente in contenitori a  tenuta);
 -  il riequilibrio del  rapporto tra blocchi e detriti, dismettendo le cave che  producono troppi detriti. A tal fine, occorre a nostro parere evitare che  l'obbligo di una produzione in blocchi superiore al 25% del materiale totale  estratto sia facilmente aggirato col pretesto di bonifica di ravaneti o di messa  in sicurezza, come avviene oggi (ci sono cave che da anni estraggono quasi  esclusivamente detriti). In situazioni particolari, occorre condizionare  comunque ed espressamente la concessione al raggiungimento entro 5 anni del  rispetto di tale proporzione, da mantenersi per ogni anno successivo, pena la  revoca della concessione;
 -  l'incentivo alla filiera  locale del marmo, anche subordinando le  concessioni alla lavorazione in loco di una data percentuale dei blocchi  prelevati da ogni cava;
 -  l'istituzione della  tracciabilità di ogni blocco e di un osservatorio dei reali prezzi del marmo sul  mercato nazionale, ai fini di una corretta quantificazione dei canoni e per  evitare le clamorose sottostime che oggi comportano una rilevante riduzione  delle entrate comunali; 
 -  l'introduzione  della revoca della concessione nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nel disciplinare (compreso il corretto smaltimento delle terre e  degli altri detriti); e quindi l'inibizione a tutti i titolari della  concessione revocata di richiedere nuove concessioni (compresi i singoli  soci, nel caso di società);
 -  il rigido divieto  all'elusione della legge, scongiurando la  possibilità d'introdurre nel Regolamento degli agri marmiferi disposizioni che consentano di aggirarla. Questa istanza a nostro parere può  essere assunta nell'articolato, con alcuni semplici accorgimenti, quali: 
 
 -       l'eliminazione  della  possibilità di accordi tariffari Comune - industriali (il canone di  concessione e il contributo regionale devono cioè essere esplicitamente  dichiarati); si eviterebbero l'attuale danno erariale e l'assurdità di tariffe  percentuali più basse per i marmi più pregiati (semmai dovrebbe essere il  contrario);
 -       l'eliminazione della  possibilità di arbitrato introdotta nel  Regolamento con l'art. 10 ter; per comprenderne l'assurdità basta  paragonare la concessione di cava all'affitto di un appartamento: quale  proprietario è così stupido da introdurre contrattualmente (e di propria  iniziativa) il principio che, se l'inquilino ritiene troppo alto il canone  d'affitto, si ricorre ad un arbitro per stabilirne l'entità?
 -       l'eliminazione della  rendita parassitaria, rendendo effettiva la  conduzione diretta delle cave da parte dei concessionari; a tal fine dovrebbe  essere vietata la possibilità di scappatoie quali quelle previste dall'art. 15  del Regolamento degli agri marmiferi (cit. "socio esperto",  etc.);
 -  l'introduzione  dell'obbligo alla massima trasparenza: i Comuni pubblichino  annualmente sul sito web tutti i dati: i quantitativi di materiale estratto  (scaglie, terre, blocchi e loro qualità, per ogni cava), il numero di viaggi  effettuati, il canone e i contributi pagati, il bilancio di settore comunale  (entrate dettagliate del marmo e loro destinazione), etc.
 
				
				 
					
					 
				
 
				Torna all'archivio