
[17/10/2012] News
Nel procedimento di Via (Valutazione d'impatto ambientale) la Pubblica amministrazione è tenuta a considerare le caratteristiche specifiche dell'area sulla quale è prevista la realizzazione della discarica, anche in presenza dei più moderni accorgimenti tecnico/progettuali. Quindi, sussistendo determinati fattori di rischio in una determinata zona, il principio di precauzione impone di non aggravare la situazione mediante la realizzazione di un impianto che presenta chiare e inequivoche problematiche per la sicurezza ambientale.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Calabria (Tar) in riferimento al progetto di costruzione della discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi in località Giammiglione del Comune di Crotone. Un progetto che nuovamente ha ricevuto giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte della Regione Calabria.
Giudizio contestato dalla ditta intenzionata alla costruzione dell'impianto. Perché il giudizio negativo, non consentendo la realizzazione dell'impianto, impedirebbe anche la bonifica del Sin. Visto che la geomorfologia dell'area interessata, caratterizzata dalla presenza di argilla, dovrebbe essere considerata alla stregua di una barriera geologica naturale per la protezione del suolo, delle acque sotterranee di superficie da ogni forma di inquinamento. Perché non si sarebbe tenuto conto che le discariche per rifiuti urbani e speciali (Sovreco in località Columbra, la discarica per rifiuti speciali a servizio dell'ASI, il termovalorizzatore per rifiuti speciali della società MIDA, l'impianto di fonti rinnovabili della società Biomasse Italia, l'impianto di selezione dei rifiuti in località in località Ponticelli gestito da Veolia e l'ex discarica Farina) sarebbero tutte preesistenti rispetto all'approvazione del Piano Regionale di gestione rifiuti. Perché il diniego espresso si porrebbe in contraddizione il parere favorevole di compatibilità ambientale e il rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel Comune di Scandale.
Il "principio di precauzione" - sancito dal Trattato dell'Unione Europea e in precedenza dal Trattato comunitario e poi recepito in Italia dall'articolo 178 del Dlgs 152/2006 - trae il suo fondamento dalla Dichiarazione di Rio del 1992. La Dichiarazione afferma che «al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale».
Il principio di precauzione consiste nell'evitare danni gravi all'ambiente conseguenti a determinate azioni o comportamenti, non se essi siano prevedibili, ma anche se vi sia solo la possibilità o il rischio del loro verificarsi. In altre parole, il principio impone l'adozione di misure di cautela per impedire il verificarsi di conseguenze dannose o pericolose possibili, ma non attualmente prevedibili. E secondo un'interpretazione più rigorosa, il principio viene identificato con la "prudenza imposta per legge", ovvero con il divieto di utilizzare tutti i risultati della ricerca scientifica, prima di essere certi della loro assoluta non pericolosità per l'ambiente.
La giurisprudenza europea e nazionale ha adottato, invece, un'interpretazione in chiave prudenziale del "principio di precauzione", secondo cui «le misure protettive non possono essere fondate sull'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici».
Per cui, la pubblica amministrazione non può limitarsi a una generica accettabilità del progetto separata da valutazioni inerenti all'inserimento dello stesso in un peculiare contesto ambientale. Conseguentemente, in caso di valutazione di impatto ambientale (Via), la stessa «perde la sua natura di mero giudizio tecnico per assumere profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano degli interessi pubblici in rilievo, con la conseguenza che la scelta di non sottoporre beni di primario rilievo costituzionale - quali la salute e l'ambiente - ad ulteriori fattori di rischio sfugge al sindacato giurisdizionale, che si ferma alla valutazione dei tradizionali vizi sintomatici della legittimità amministrativa».