[22/10/2012] News
La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR162 (SYN-IR162-4). E lo ha fatto con decisione di esecuzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato.
Nel luglio del 2012 Syngenta Seeds S.A.S. ha presentato alle competenti autorità della Germania, una domanda riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MIR162. Una domanda che riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco MIR162 o da esso costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
Nel 2012 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha espresso un parere favorevole secondo il quale, il granturco MIR162, descritto nella domanda, è sicuro quanto la versione non geneticamente modificata per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana o animale o sull'ambiente. Il parere pertanto conclude che sia da ritenere improbabile che l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco MIR162 possa avere effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o sull'ambiente nel contesto degli usi previsti.
In tale parere l'Efsa è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme agli usi previsti per i prodotti. Comunque, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali.
Però il parere dell'Efsa non giustifica l'imposizione di condizioni o restrizioni specifiche per l'immissione in commercio e per l'uso e la manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'uso degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche.
Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione occorre che sull'etichettatura dei prodotti contenenti l'Ogm oppure da esso costituiti sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.
Inoltre, le pertinenti informazioni relative all'autorizzazione dei prodotti dovranno essere inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.