
[25/10/2012] News
La Danimarca può continuare ad applicazione un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto nella direttiva relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE). E' stata autorizzata a farlo dall'Ue con decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.
La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca e alla luce dell'esperienza fornita dalle precedenti deroghe - concesse con decisione del 2002, del 2005 e del 2008) ha ritenuto che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro all'anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi della direttiva nitrati se verranno rigorosamente rispettate determinate condizioni.
I dati di monitoraggio, infatti, evidenziano che nelle acque sotterranee l'82 % dei siti controllati ha una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l, e il 67 % inferiore a 25 mg/l. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, il 99 % dei siti monitorati ha una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l, e il 76 % inferiore a 25 mg/l.
Innanzi tutto la deroga si applica, su base individuale agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore al 70 % di colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.
L'apporto complessivo di azoto deve corrispondere all'assorbimento di nutrienti della coltura considerata, tenuto conto dell'azoto rilasciato dal suolo. Per tutte le colture in nessun caso si deve superare i massimali standard d'applicazione per l'azoto stabiliti dal programma d'azione (la Danimarca ha stabilito un programma d'azione per il periodo 2012-2015). E comunque tali massimali standard sono fissati almeno a un livello inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico.
Inoltre ciascun allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale prepara, per l'intera superficie coltivabile, un piano di fertilizzazione che deve essere conservato nell'azienda. Il piano di fertilizzazione contiene: il piano di rotazione delle colture; il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio; il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda; la descrizione del trattamento dell'effluente, se presente, e le caratteristiche attese dell'effluente trattato; la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per parcella individuale; il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella e da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella; l'indicazione dei tempi di applicazione dell'effluente e dei fertilizzanti chimici.
Inoltre ogni allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale presenta un resoconto della fertilizzazione alle autorità competenti, compresi i quantitativi applicati dell'effluente e dei fertilizzanti azotati, entro la fine di marzo di ogni anno. Lo stesso allevatore deve effettuare le analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nello strato arabile.
E' comunque vietata l'applicazione di effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
La direttiva del 1991 si pone come obiettivo quello di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola. E quello di prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo. Ossia quell'inquinamento risultante dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni del bestiame o dall'uso eccessivo di fertilizzanti. Del resto i nitrati di origine agricola sono una delle cause principali dell'inquinamento proveniente da fonti diffuse che colpisce le acque comunitarie.
Dunque per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi dell'acqua l'Ue ha disciplinato l'uso in agricoltura di composti azotati e il loro accumulo nel terreno e riguardanti talune prassi di gestione del terreno. Per esempio ha fissato i limiti di effluente per ettaro che uno Stato membro può applicare (allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a) della direttiva del 1991). Ha pure previsto, la possibilità da parte dello Stato di fissarne un altro. Però il quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.