[31/10/2012] News

Impianti fotovoltaici: il termine per l'autorizzazione unica è perentorio

Di fronte alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico la Regione deve comunque esprimersi (o in positivo o in negativo), e in ogni modo deve farlo entro un termine ben preciso (180 giorni). Perché il termine di conclusione del procedimento è di natura perentoria.

E' questa la conclusione a cui è arrivato il Consiglio di Stato - che con sentenza - del 23 ottobre 2012, n. 5413 - dichiara l'illegittimità del "silenzio" dell'amministrazione sull'istanza di autorizzazione unica presentata dalla ditte interessate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio ricadente nel Comune di Altamura.

Il legislatore ha sancito (legge 241/90), l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso entro un termine certo, che è quello generale (attualmente ridotto da 90 a 30 giorni) o quello indicato da specifiche disposizioni di legge. E una normativa speciale lo è Dlgs del 387/2003 (attuativo della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili).

Secondo tale disciplina gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti a una autorizzazione unica  rilasciata a seguito di un procedimento - anche questo unico - al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire e a mettere in funzione l'impianto (in conformità al progetto approvato).

Il decreto statuisce che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Tale termine - come chiarito  dalla Corte Costituzionale - è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risulta ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"

Il fine della disciplina europea e di quella nazionale è quello di promuovere le fonti rinnovabili e favorire lo sviluppo di tali impianti definiti come "di pubblica utilità, indifferibili e urgenti".

Infatti, secondo le disposizioni europee in materia, gli Stati membri dovranno impegnarsi a "ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili", a "razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo", a "garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili".

Dunque, è chiaro che l'intento del legislatore europeo e nazionale è quello di favorire la realizzazione degli impianti in questione, semplificando i procedimenti autorizzativi. 

Torna all'archivio