[06/11/2012] News

Commissione Ue, la Germania potrà limitare le autorizzazioni per alcuni rodenticidi

L'Ue approva le limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum. La Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni per alcuni rodenticida (Rubis Bloc e Rubis Pasta) all'uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

Con decisione di esecuzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi la Commissione ritiene che una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisca una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile per autorizzare i prodotti contenenti difenacum in Germania.

Una conclusione rafforzata anche dalle osservazioni avanzate dalla Germania. Ovvero la resistenza al difenacum rilevata nei ratti e che sembra si sviluppi nel paese nonché il fatto che il paese dispone di un'efficiente infrastruttura di operatori appositamente formati per la disinfestazione e di professionisti titolari di una licenza (come agricoltori, giardinieri e operatori forestali che hanno ricevuto una formazione professionale) dimostrano che la limitazione proposta non impedisce la prevenzione delle infezioni.

Il difenacum è un rodenticida anticoagulante che notoriamente presenta rischi di incidenti per i bambini, rischi per gli animali e l'ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico (Pbt) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

La società Lodi S.A.S. ha presentato all'Irlanda una richiesta di autorizzazione di due rodenticidi contenenti difenacum. Nel 2011 l'Irlanda ha concesso le autorizzazioni ma con limitazioni al fine di garantire in Irlanda il rispetto delle condizioni per il rilascio della stessa autorizzazione. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali appositamente formati o titolari di una licenza.

Successivamente la società ha presentato una richiesta completa alla Germania per il riconoscimento reciproco delle prime autorizzazioni relative ai prodotti. E nel 2012 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare le prime autorizzazioni sui prodotti per riservarne l'uso a professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.

La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni alla notifica entro novanta giorni, ma non sono state presentate osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione della riunione del gruppo per l'agevolazione dell'autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco.

La Commissione osserva che le autorizzazioni di biocidi contenenti difenacum sono subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, compresa la limitazione al solo uso professionale. Solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che riducono al minimo il rischio di avvelenamento secondario degli animali non bersaglio e di utilizzare i prodotti in modo da evitare lo sviluppo e la diffusione della resistenza. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio, in particolare negli Stati membri in cui si verifica una resistenza al difenacum.

La direttiva del 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi disciplina l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di biocidi all'interno degli Stati membri in vista della loro utilizzazione. Regola il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno della Comunità e la compilazione, a livello comunitario, di un elenco positivo di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi.

Per motivi di salute pubblica e di igiene, l'Ue ha ritenuto giustificato includere il difenacum e altri rodenticidi anticoagulanti nell'apposito elenco della direttiva (allegato I della direttiva 98/8/CE), consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di difenacum. Però la direttiva del 2008 (la numero 81 recante modifica della direttiva del 1998 al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell'allegato I) prevede per gli Stati membri alcuni obblighi. Gli stati sono obbligati a garantire, quando concedono l'autorizzazione a prodotti contenenti difenacum, che sia limitata l'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente, studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Le misure di riduzione del rischio comprendono, tra l'altro, la limitazione al solo uso professionale.

 

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